Il docente che, accertando fatti di rilevanza disciplinare, appone un’annotazione sul registro di classe, pur non insegnando nella classe di appartenenza dello studente, può ritenersi investito di una funzione vicaria degli altri appartenenti al corpo insegnante di quest’ultimo, per un fatto posto alla sua diretta attenzione ed avvenuto all’interno della scuola.
Poiché appare innegabile natura di atto pubblico del registro di classe, l’annotazione di cui si discute non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – ivi compreso il dirigente scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione.
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_715__2011_.html