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Diploma magistrale: valore abilitante?

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Lalla da orizzontescuola.it – In questi giorni alcuni sindacati ed associazioni si stanno mobilitando per contrastare una interpretazione restrittiva della normativa scolastica che, pur riconoscendo il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non consente a chi ne è in possesso l’iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento di III fascia e alle Graduatorie di istituto di II fascia, al pari dei docenti abilitati che dopo il conseguimento del titolo di studio hanno però svolto un percorso di formazione iniziale volta ad acquisire l’abilitazione all’insegnamento. Quale significato dare dunque all’espressione “valore abilitante”?

I riferimenti normativi

Decreto legislativo n. 297 del 1994 – T.U. sulla scuola:
Art. 197: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 – Art. 15, comma 7:
7. (Regolamento) I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003, relativa alle norme sul reclutamento dei docenti nella scuola primaria paritaria:

“Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare”

Decreto Interministeriale 10 Marzo 1997

1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

Il valore abilitante del diploma è confermato dall’Ufficio VI dell’USR del Veneto con una propria nota e nelle risposte fornite ai docenti che richiedono informazioni in merito: “in risposta alla Sua richiesta qui pervenuta in data odierna, non posso, evidentemente, che confermarLe che il suo diploma di Maturità Magistrale conseguito nel 1995/96 è titolo idoneo per l’insegnamento nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia; inoltre, per la scuola primaria esso ha anche valore abilitante, come previsto nelle norme”

Citiamo inoltre la risposta dell’USR Lombardia sulla stessa questione:

“Il diploma magistrale è abilitante se conseguito entro l’anno scolastico 1997/98 ai sensi del DPR 23/7/98 n. 323 art 15 comma 7 e come …precisato dal D.M. 10/3/97 – corsi conclusi entro l’anno scolastico 2001/2002.

Inoltre sono abilitanti i diplomi rilasciati da Istituti magistrali entro i citati limiti temporali anche se riferiti a corsi quinquennali sperimentali, purché il diploma conseguito equivalga espressamente al diploma di maturità magistrale”

Cordiali saluti Segreteria Ufficio VI”

Una spiegazione di quanto accaduto la fornisce il sindacato ANIEF: “Fino al 1999, in accordo con l’art. 97 della Costituzione per “entrare in ruolo” ossia essere assunti a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione non era sufficiente essere in possesso di un’abilitazione, ma bisognava essere vincitori di un concorso. A partire dal 2000, con l’istituzione delle Siss e dei corsi di Scienze della formazione primaria e quindi con l’ingresso di una nuova normativa, questo requisito non è  stato più indispensabile.

Per la prima volta hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti (Istituite per l’accesso ai ruoli), divenute poi ad esaurimento, anche soggetti che non fossero vincitori di pubblico concorso ma, dato che i decreti di aggiornamento di tali graduatorie sancivano che l’accesso era riservato ai SOLI vincitori di concorso, ai laureati in scienze della formazione primaria, agli abilitati tramite corsi riservati e/o ordinari.

Ai semplici “diplomati magistrali”, seppur in possesso di un titolo pienamente abilitante, non è restato altro che accettare “di buon grado” l’esclusione da tali graduatorie e quindi dagli incarichi di ruolo nella Pubblica Amministrazione. Unico contentino, concesso ai possessori di questo titolo di studio valido a tutti gli effetti di legge, è stata l’opportunità di far valere tale titolo per l’accesso ai ruoli negli Istituti Paritari e Privati.”

Cosa viene contestato in sostanza?

La collocazione dei diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 in III fascia di istituto.

I concorsi ordinari per la scuola primaria (allora elementare) non hanno mai avuto infatti valore abilitante, come indicato ad es. nel Decreto Ministeriale istitutivo del concorso ordinario indetto nel 1999

Scuola elementare :
1. Ai sensi dell’art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna regione del territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.

Prima del 2000 dunque il diploma abilitava all’inserimento nella graduatoria (unica) di circolo e, in occasione dei concorsi, dava la possibilità di accedere ai ruoli.

Dopo  l’ultimo concorso ordinario invece, il docente che ha mantenuto quale titolo di studio solo il diploma magistrale è stato collocato solo nella III fascia delle graduatorie di istituto, utilizzate per le supplenze brevi e temporanee, ma non per gli incarichi a tempo indeterminato, e il valore abilitante è stato assegnato, nella normativa ministeriale, al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi istituiti in base alla legge 143/04.

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