fbpx

1026

 giovedì 3 marzo 2011
Lo ha ribadito il giudice del lavoro di Napoli su ricorso della FGU. La disapplicazione dell´art. 6 del CCNL 2002/05 nella contrattazione integrativa d´Istituto costituisce grave lesione dei diritti, prerogative e libertà sindacali, configurandosi come condotta antisindacale ai sensi dell´art. 28 dello Statuto del Lavoratori (L. 300/1970).

E´ quanto ha stabilito il Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro Dott. Coppola Paolo che, con sentenza n. 52735/2010 depositata il 07/02/2011, ha condannato per comportamento antisindacale la DS di una scuola media di Napoli cha si era rifiutata di avviare la contrattazione integrativa su tutte le materie di cui all´art. 6, ritenendo imperative le norme del cd. Decreto “Brunetta” richiamate in una bozza di C.I.I., proposta alle RSU ed alle OO.SS. territoriali al tavolo negoziale e divulgata da una nota associazione di presidi a cui la DS è iscritta.

Nel ricorso la Fed. GILDA-Unams aveva denunciato la violazione delle norme contrattuali che riguardano la contrattazione integrativa d´istituto dalla quale erano state illegittimamente espunte le materie di cui alle lettere da h) ad m) elencate nell´art. 6 CCNL ritenute di competenza esclusiva della parte datoriale e declassate a materie di informazione preventiva, secondo un´interpretazione unilaterale ed erronea riguardante la presunta inapplicabilità del vigente contratto, in seguito all´emanazione del DLgs 150/2009.

La sentenza di condanna sancisce inequivocabilmente la piena applicabilità del CCNL – che costituisce il quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente – con la conseguenza che continuano a trovare piena applicazione le disposizioni contrattuali di cui all´art. 6 del CCNL nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica, a cui non possono essere illegittimamente sottratte tutte quelle materie riconducibili all´organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane.

Una grandissima vittoria della Fed. GILDA_UNAMS (hanno patrocinato la causa gli avv. Katia Verlingieri ed Emilio Maddalena) che, anche alla luce della recente nota MIUR n.1438 del 27 gennaio 2011, ripristina la legalità violata nella scuola da taluni dirigenti scolastici, contro ogni tentativo di conculcare l´esercizio della pratica contrattuale e delle altre modalità di relazione sindacale, il ruolo fondamentale delle RSU e i diritti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Confidiamo negli effetti di questa importante sentenza che va ad aggiungersi ad una giurisprudenza consolidata in cui il Giudice del Lavoro ha condannato le amministrazioni pubbliche di fronte ad un´applicazione immediata del D.Lgs 150/2009, ed auspichiamo che ad essa si uniformino tutti quei dirigenti scolastici ripristinando il diritto alla contrattazione di scuola su tutte le materie previste dall´art. 6 del CCNL che, per esplicito rinnovato disposto di legge, rimane in vigore fino al suo rinnovo, ed eliminando dalla stessa ogni previsione di istituti attualmente inapplicabili (quali il merito e premialità).

Napoli, 22 febbraio 2011
Federazione Gilda Unams di Napoli

In questo articolo