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Scatti anzianità precari – ancora una pronuncia della Corte Europea.

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Pronunciandosi di nuovo sulla questione del riconoscimento dell’anzianità ai docenti precari, la Corte Europea con Sentenza del 22.12.2010, nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, ha ribadito il divieto di discriminazione tra lavoratori di ruolo e lavoratori con contratto a tempo determinato.

Va sottolineato che la sentenza ha fatto chiarezza sull’equivoco nel quale è incorso il Tribunale di Viterbo che aveva negato il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità, motivando il diniego sul presupposto (erroneo) che nelle scuole spagnole prestasse servizio personale “di ruolo”, con contratto a tempo determinato (!).

Nel riportare il testo della legge spagnola sul pubblico impiego (LEBEP), si è precisato che l’art. 8 della medesima stabilisce che: “I dipendenti pubblici si inquadrano nelle seguenti categorie: a) dipendenti di ruolo; b) dipendenti temporanei; c) agenti reclutati con contratto permanente, a tempo indeterminato o determinato; d) personale reclutato occasionalmente”.

E’ pertanto palesemente erronea l’interpretazione seguita dal Tribunale di Viterbo, con ogni ulteriore conseguenza sulle motivazioni della sentenza.

La pronuncia qui annotata è stata espressamente richiamata nelle sentenze, in subiecta materia, rese dal Tribunale di Livorno e dal Tribunale di Milano, su questo sito.

La Corte Europea ha inoltre ricordato l’obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima nonché il loro dovere, ai sensi dell’art. 4, n. 3, TUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo.

Tale principio si estende a tutti gli organi dei detti Stati, compresi quelli giurisdizionali.

Pertanto, qualora non possano procedere ad un’interpretazione e ad un’applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente quest’ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.

( Avvocato Francesco Orecchioni)

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http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_giustizia_europea_-_sentenza_del_22-12-20.html

 

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