Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi sulla questione di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice del lavoro, pronunciandosi in favore di quest’ultimo.
A seguito di questo confermato orientamento il TAR del Lazio con sentenza n. 1556 del 17.02.2011 ha dichiarato improcedibile un ricorso in materia di graduatorie del personale docente per difetto di giurisdizione.
( Avv. Isetta Barsanti Mauceri
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In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento/ e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall’amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.
http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_ordinanza_n_3032-2011.html