L’avvenuta violazione del principio di non discriminazione – avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento a parte ricorrente degli scatti di anzianità riconosciuti ai colleghi di pari anzianità e livello assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – comporta l’illegittimità dei contratti a termine impugnati, ex. art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, ed il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo risarcitorio, una somma ammontante alla differenza tra quanto percepito, nel medesimo periodo, dai dipendenti assunti dalla resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello e quanto percepito dagli stessi.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_milano_-_sentenza_n_466_del_27-01-11.html