red – La Commissione Lavoro, in sede deliberante, ha definitivamente approvato, senza modifiche, il disegno di legge che contiene “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 407/1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in favore dei disabili” (ddl n. 2245).
Come riferito dal sen.Giuliano, il testo concerne la disciplina delle quote di riserva nelle assunzioni – da parte dei datori di lavoro pubblici e privati – in favore di alcune categorie; allo stato i datori di lavoro sono tenuti a rispettare una quota di riserva pari:
al sette per cento dei lavoratori subordinati qualora occupino più di 50 dipendenti;
a due lavoratori, qualora occupino da 36 a 50 dipendenti;
ad un lavoratore, qualora occupino da 15 a 35 dipendenti.
Un’altra quota di riserva – pari ad un punto percentuale per i datori che occupino più di 150 dipendenti e ad un’unità per quelli che occupino da 51 a 150 dipendenti – è stabilita in favore di orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, nonché profughi italiani rimpatriati; di soggetti “vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” e categorie equiparate, nonché dei loro coniugi e figli, ovvero fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici familiari.
da orizzontescuola