Finalmente la nota MIUR 1445 del 18 febbraio 2011 fornisce, nel senso richiesto dai sindacati, i chiarimenti sull’applicabilità ai Dirigenti scolastici dell’art. 59 comma 9 della legge 449/97.
Le circolare 56/2010 Inpdap e la circolare 100/2010 MIUR emanate a dicembre avevano previsto la non applicabilità dell’art.59 comma 9 della legge 449/97 per i Dirigenti scolastici in considerazione della presenza nel CCNL dell’Area V della possibilità di recesso con preavviso.
A fronte di tale previsione molti i dubbi interpretativi ma soprattutto alterne e diverse modalità applicative erano state ipotizzate da diversi uffici territoriali, soprattutto nel caso di Dirigenti scolastici che chiedevano la cessazione dal servizio a decorrere dal 01-09-2011.
Le osservazioni della FLC CGIL
Abbiamo subito posto con forza il problema con note inviate al MIUR già nel mese di gennaio, nelle quali abbiamo asserito che per tale personale è sempre stato applicato l’art. 59 comma 9 della Legge 449/97 pur in presenza già dal 2006 nel CCNL dell’Area V della possibilità del recesso.
Abbiamo quindi sostenuto che l’esclusione dei Dirigenti scolastici dal beneficio previsto dall’art.59 comma 9 della legge 449/97 per il personale del comparto scuola, in assenza di norme modificative, era arbitrario ed illegittimo.
Inoltre, la struttura di comparto nazionale Dirigenti scolastici FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali (CISL Scuola, UIL Scuola, Snals e Anp) ha inviato l’ennesima richiesta di incontro per affrontare alcuni dei problemi aperti tra cui le nuove norme pensionamenti dirigenti scolastici.
Cosa prevede la nota di chiarimenti
La nota 1445 del 18 febbraio 2011 del MIUR fuga alcuni problemi interpretativi da noi posti ed in particolare fa chiarezza sul regime da applicare in relazione alla tipologia ed ai tempi delle richieste di dimissioni:
- dirigenti che presentano istanza entro il 28 febbraio: per essi, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione in applicazione dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97;
- dirigenti che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio, rispettando i termini di preavviso (quindi domanda entro il 31 maggio): per essi la decorrenza scatta dal 1 settembre solo se i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto, non applicandosi in tal caso dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97;
- dirigenti che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio e la predetta cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso con preavviso che comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il 1 settembre: per essi non trova applicazione il citato articolo 59. Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa ipotesi, all‘anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
Decorrenze delle pensioni
- Decorrenza dal 1 settembre 2011 per coloro che hanno i prescritti requisiti al 31 agosto;
- decorrenza dal giorno della cessazione per chi ha maturato i requisiti già da 12 mesi.Infatti l’art. 12 comma 1 e comma 2 legge 122/2010, prevede, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamentosia di vecchiaia che e di anzianità (quote e raggiunto 40ennio), che essi conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. finestra mobile – slittamento di 12 mesi). Quindi una certezza, i dirigenti scolastici che hanno già maturato i requisiti dai 12 mesi precedenti la cessazione, indipendentemente dalla tipologia di pensione (vecchiaia – anzianità quote e raggiunto 40ennio), pur recedendo e/o chiedendo il pensionamento successivamente mantiene il diritto alla decorrenza della pensione secondo le norme previgenti.
Occorre inoltre ribadire che a nostro modo di vedere anche chi recede con decorrenza successiva al 1 settembre 2011, mantiene il diritto, appena maturato il requisito, alla corresponsione del trattamento pensionistico senza l’applicazione del differimento dei 12 mesi (cd. finestra mobile – slittamento di 12 mesi Legge 122/2010).