fbpx

Ma la Corte ha dato torto a tutti, legislatore e precari. Cancellato l’inserimento in coda, la sentenza non stabilisce come si debba procedere

1125

Colpo di spugna della Corte costituzionale sulle code delle graduatorie a esaurimento per il reclutamento dei docenti della scuola statale. La norma che prevede la possibilità dell’inserimento in coda alle graduatorie di III fascia, in altre 3 province rispetto a quella di originaria appartenenza, è incostituzionale.
E dunque, la Consulta ha preso la gomma è l’ha cancellata dall’ordinamento (sentenza. n.41 depositata il 9 febbraio scorso). La questione era nata a causa di una disposizione contenuta nell’art.1, c. 4° ter, del decreto legge 25/09/2009, n. 134, aggiunto dalla legge 24/11/2009, n. 167: una norma di interpretazione autentica che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto impedire ai precari di trasferirsi da una provincia all’altra con inserimento a pettine.                 
 La norma che veniva fuori dalla situazione giuridica così delineata suonava più o meno come segue: è vietato trasferirsi da una graduatoria di una provincia alla graduatoria corrispondente di un’altra provincia, ma chi lo desidera può chiedere di essere collocato in coda alla graduatoria di III fascia di altre 3 province, in aggiunta a quella della provincia di appartenenza. Questa disposizione, peraltro, era stata introdotta per tentare di arginare gli effetti di diverse pronunce del Tar del Lazio, con le quali era stato annullato il decreto ministeriale che istituiva le code. Annullamento che era stato reso possibile proprio dal fatto che non esisteva una disposizione di legge che le prevedeva. E quindi si era pensato che mettendo nero su bianco le code, direttamente in una disposizione di legge, il Tar non avrebbe potuto fare più niente. Ma così non è stato.
Il Tar del Lazio, infatti, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Che però ha dato torto a tutti. Ha dato torto al legislatore e all’amministrazione scolastica, dicendo loro che le code sono costituzionalmente illegittime e dunque vanno cancellate. E ha dato torto anche ai ricorrenti, che speravano nell’inserimento a pettine nelle code e invece saranno cancellati anche dalle graduatorie delle province aggiuntive. Perché risultano formate sulla base di una norma incostituzionale che è stata espunta dall’ordinamento. La sentenza emessa dalla Corte costituzionale, infatti, è una sentenza di accoglimento semplice. E l’effetto di questo tipo di sentenze è quello determinare la totale cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale (cosiddetta espunzione). Ciò non dovrebbe mettere in pericolo la stabilità dei rapporti a tempo determinatoo indeterminato costituiti per effetto della individuazione degli aventi titolo tramite lo scorrimento delle graduatorie di code. In questi casi, infatti, è consuetudine che, in virtù del principio del legittimo affidamento, i rapporti di diritto già in essere vengano trasformati in rapporti di fatto. Per lo meno fino a quando l’amministrazione non provvederà a reiterare le procedure di assunzione. In altre parole, i supplenti assunti dalle code dovrebbero rimanere in cattedra fino a quando l’amministrazione scolastica non prenderà una decisione circa la possibilità di ripetere le assunzioni. Le immissioni in ruolo effettuate dalle code dovranno essere azzerate, in punta di diritto. Ma anche questa pare una strada nei fatti difficilmente percorribile. Quanto al giudizio principale davanti al Tar del Lazio, è di questi giorni la notizia di una ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che dichiara la giurisdizione del giudice ordinario proprio sulla questione delle code, sebbene in altro procedimento (3032/2011). Se il Tar applicherà tale orientamento ai giudizi in corso, i procedimenti potranno continuare solo se riassunti davanti ai giudici ordinari.   (da ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)

In questo articolo