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Sentenza anticoda, cosa accadrà? Intervista agli avvocati Ganci e Miceli

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 red – Abbiamo contattato gli avvocati gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, che hanno patrocinato il ricorso ANIEF culminato con la sentenza della Corte Costituzionale favorevole all’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento, per una conversazione informale. Abbiamo voluto chiarire alcuni passaggi sulla questione aperta dalla sentenze, a partire dalle disposizioni che il MIUR dovrà dare per adeguarsi alla sentenze, a cosa accadrà agli iscritti in graduatoria e a coloro che hanno ottenuto il ruolo o hanno avuto una supplenza annuale. Infine abbiamo chiesto se la motivazione che il Ministero, attraverso un comunicato, ha addotto per un intervento legislativo sia fondata o meno (il cosiddetto piano B).
Domanda: Dopo la sentenza della corte costituzionale, cosa dovrà fare il MIUR per adeguarsi?
Risposta dell’ avv. Miceli: La Corte Costituzionale ha ribadito il principio secondo cui la collocazione in tutte le graduatorie provinciali (ovvero sia in quella principale che in quelle aggiuntive) deve avvenire secondo il criterio meritocratico del punteggio acquisito dal docente (sistema c.d. “a pettine”).
Di conseguenza, il MIUR dovrà ricollocare i ricorrenti, nelle tre graduatorie opzionali, in base al proprio punteggio.
Tale ricollocazione, naturalmente, dovrà avvenire con decorrenza dal mese di agosto del 2009, con l’ulteriore conseguenza che i ricorrenti, collocati in posizione utile in virtù dell’inserimento a pettine, potranno rivendicare l’immissione in ruolo ed il risarcimento dei danni per la mancata stipula dei contratti annuali.
Occorre aggiungere che, in merito all’inserimento a pettine dei ricorrenti, il MIUR è già stato commissariato dal TAR e, di conseguenza, se non vi sarà un’immediata esecuzione dei provvedimenti giudiziali da parte del Ministero, sarà il commissario a intervenire immediatamente in via sostitutiva.
Chi ha avuto il ruolo o l’incarico da graduatorie di coda in questi due anni cosa deve temere?
Risposta dell’avv. Ganci: Sul punto occorre essere chiari e dissipare le paure instillate con malizia da alcune organizzazioni sindacali.
I docenti che hanno stipulato contratti annuali o sono stati assunti a tempo indeterminato non hanno nulla da temere in quanto, con la contrattualizzazione del pubblico impiego a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 29/93 oggi D.lgs 165/01, la Pubblica Amministrazione non è più legittimata all’esercizio di poteri discrezionali in via di autotutela, ossia non può adottare unilateralmente revoche dei contratti di lavoro stipulati in buona fede dai docenti.
In altri termini, l’errore commesso dal MIUR nell’individuare i legittimi destinatari delle proposte di assunzione, di certo, non può essere fatto pagare ai docenti che in buona fede hanno stipulato i contratti con il MIUR.
L’unica conseguenza della decisione della Corte Costituzionale dovrà essere, dunque, l’immissione in ruolo aggiuntiva per i ricorrenti collocati in posizione utile nel 2009 o nel 2010, oltre al risarcimento dei danni per la mancata stipula dei contratti annuali.
In tal senso, occorre precisare che la notifica del ricorso ai controinteressati, oltre ad essere imposta dalle norme del processo amministrativo, aveva l’unico scopo di dimostrare che i ricorrenti, in virtù dell’inserimento a pettine, si sarebbero ritrovati in posizione utile per la stipula di supplenze annuali o per l’immissione in ruolo.
Il danno erariale che ne deriverà per le ulteriori immissioni in ruolo da disporre da parte del MIUR nonché per i risarcimenti, di certo, non è imputabile ai docenti che hanno già stipulato i contratti né ai ricorrenti che hanno agito per far valere il criterio meritocratico sancito dalla Costituzione Repubblicana.
Come si configura la posizione di coloro che non si sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di province aggiuntive, sapendo che il collocamento sarebbe stato in coda, e che ora invece potrebbe rivendicare ruolo e supplenze per gli anni 2009 2011?
Risposta dell’avv. Ganci: Riteniamo che tali docenti non possano ottenere alcuna tutela giudiziaria.
Il MIUR ha apertamente parlato di un intervento legislativo che noi abbiamo battezzato “piano B“, giustificandolo con l’abrogazione da parte della Corte Costituzionale dell’intero “comma 4 ter dell’art. 1 della legge 167/2009 (legge salva-precari) che prevedeva non solo l’inserimento in coda per il biennio 2009-2010 e 2010-2011 in tre province oltre quella di appartenenza, ma anche l’inserimento a pettine in una sola provincia per il biennio 2011-2012 e 2012-2013.” Come giudichi tale interpretazione?
Risposta dell’ avv. Miceli: Priva di alcun senso logico. Il diritto al trasferimento provinciale è garantito da leggi anteriori rispetto alla legge 167/2009. Ricordiamo agli smemorati, infatti, che la Legge n. 124 del 03.05.1999, al comma 6 dell’art. 1 stabilisce, infatti, che le graduatorie sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra Provincia. La Legge 20 agosto 2001, n. 333, inoltre, all’art. 1, stabilisce che, che nelle operazioni di aggiornamento delle graduatorie, hanno titolo all’inserimento i docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia.
In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, l’aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.
La Consulta ha rafforzato ulteriormente il principio del trasferimento provinciale, agganciandolo al diritto alla libera circolazione dei lavoratori ed al valore costituzionale secondo cui la collocazione in tutte le graduatorie provinciali deve avvenire secondo il criterio meritocratico del punteggio acquisito dal docente.
Se il MIUR intende elaborare un piano “B”, dovrà prima leggere attentamente la sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale. E non mi pare che, finora, ciò sia stato fatto.

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