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Tutte le code vengono al pettine

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La Consulta dichiara illegittima la norma salva-precari di iscrizione in coda alle graduatorieLa Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 “dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167”.  

Si conclude in questo modo l’annosa vicenda degli inserimenti in coda o a pettine nelle graduatorie provinciali dei docenti precari di III fascia che avevano chiesto il trasferimento di iscrizione in altre province.

A seguito di ricorso al Tar Lazio promosso dall’Anief, il Tribunale amministrativo aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale della norma che aveva escluso l’inserimento a pettine, portando la questione davanti alla Consulta che ora si è pronunciata, dichiarando illegittima la norma contenuta nella legge salva-precari, censurando l’accodamento e salvando “il pettine”, cioè l’inserimento con il punteggio posseduto.

L’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, – recita la sentenza della Consulta – è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

Ora si apre una delicata questione sulla validità delle nomine conferite secondo il criterio censurato.

Corte Costituzionale. Sentenza n. 41 del 9.2.2011.


tuttoscuola.com mercoledì 9 febbraio 2011
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