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Chiarimenti sulle supplenze da Salvaprecari: posti dopo il 31/12 e sanzioni per eventuali rinunce

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Lalla  di orizzontescuola: – Con nota del 4 febbraio 2011 il MIUR chiarisce che per le supplenze dopo il 31 dicembre si nomina dagli elenchi del Salvaprecari. Pubblichiamo anche una circolare di chiarimento dell’Ambito Territoriale di Foggia sulle sanzioni per il mancato perfezionamento o la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

La nota del ministero

“MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOOODGPER 934
D.G. per il personale della scuola
Uff. III Roma, 4 febbraio 2011

Oggetto: Elenchi prioritari: quesiti

Continuano a pervenire quesiti circa le modalità di copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Si conferma, in proposito, quanto già chiarito con nota n. 1533 del 5 febbraio 2009.
La fattispecie sopradescritta riguarda, infatti, posti non vacanti, resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto che si è reso necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche. Si tratta pertanto di supplenze temporanee da coprirsi scorrendo prima gli elenchi prioritari.

f.to. Il Direttore Generale
Luciano Chiappetta

Destinatari:
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L O R O S E D I ”

Ricordiamo quindi che

1. dopo il 31/12 TUTTE le supplenze sono di esclusiva competenza dei dirigenti scolastici; si assegnano fino alle esigenze di servizio (i posti disponibili “fino al termine delle lezioni”) e sono a carico dell’Istituzione Scolastica;

2. i posti che si rendono disponibili sono considerati “posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè quei posti la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni)”

3. A differenza di ciò che accade prima del 31/12, dopo tale data anche una supplenza che si assegna per un posto che si rende disponibile per mancanza di titolare (decesso, dimissioni) è considerata “temporanea”:

4. Tutte le supplenze temporanee, così come accade prima del 31/12, sono di competenza dei Dirigenti Scolastici e assegnate dagli elenchi prioritari, con precedenza assoluta rispetto le Graduatorie d’Istituto.

E come indicato dal ministero:

“Si tratta pertanto supplenze temporanee da coprirsi scorrendo prima gli elenchi prioritari”

La circolare dell’Ambito Territoriale di Foggia ricorda invece quali sono le situazioni che non producono effetti sanzionatori:

1) rinuncia alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente (art. 5, comma 3 del D.M. n. 68/2010);
2) rinuncia alla supplenza perché destinatario di progetti attivati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici Scolastici Regionali (art. 5, comma 3, ultimo capoverso del D.M. n. 68/2010);
(i suddetti destinatari dei progetti, durante lo svolgimento degli stessi, non possono accettare supplenze temporanee con le procedure previste dal D.M. n. 68/2010)
3) rinuncia per essere impegnati in una supplenza conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o d’istituto (art. 5, comma 4 del D.M. n. 68/2010);
(anche per l’eventuale proroga o conferma della stessa supplenza)
4) rinuncia per una supplenza già accettata per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o d’istituto in provincia diversa, sempre che tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario (art. 5, comma 4, ultimo capoverso del D.M. n. 68/2010);
5) risoluzione anticipata, nel periodo che va dall’inizio dell’AS. al 30 aprile, del proprio rapporto di lavoro del docente, che non sia già in servizio per supplenza di durata fino al termine delle lezioni od oltre, per accettare una supplenza di durata fino al termine delle lezioni od oltre (art. 8, comma 2 del D.M. n. 131/2007 – Regolamento delle supplenze);
6) risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro del docente, già in servizio per una supplenza conferita sulla base dell’elenco prioritario, per accettare una supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento;
7) rinuncia ad una supplenza che dà diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante (nota MIUR prot. n. AOODGPER 8491 del 20/9/2010) (per maggiori chiarimenti si rinvia alla nota MIUR prot. n. AOODGPER 19212 del 17/12/2009).

Si sottolinea che quanto sopra esposto è relativo al personale docente ed educativo individuato, ai fini del conferimento della supplenza temporanea, sulla base degli elenchi prioritari ( cosiddetta fascia 0), mentre per lo stesso personale individuato sulla base delle graduatorie di circolo o d’istituto di I, II e III fascia restano valide le norme previste dal D.M. n. 131 del 13/6/2007 – Regolamento delle supplenze e dal D.M. n. 56 del 28/5/2009.”

fin qui la circolare. Mancano, a nostro parere, almeno altre tre situazioni ricorrenti,

– il rifiuto ad una proposta di supplenza pari o inferiori a 10 giorni da distretto per il quale non è stata data la propria preferenza

– il rifiuto di una supplenza da salvaprecari, come completamento dell’orario di servizio, mentre si sta svolgendo una supplenza sempre da salvaprecari.

– la precisazione che i contratti stipulati con le scuole non statali non risultano a sistema, pertanto se al momento della proposta di supplenza il docente risulta libero (ricorrendone le condizioni) è obbligato ad accettare la supplenza.

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