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gli ATA trasferiti d’ufficio, nella nuova sede di arrivo, non devono essere inseriti in coda nelle graduatorie d’istituto, ma tra i titolari degli anni precedenti.

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Il contratto nazionale integrativo del 16/2/2010 che ha regolamentato la mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2010/11, stabilisce agli artt. 21, 23 e 48, rispettivamente docenti infanzia e primaria, media e superiore, personale ATA, i criteri da adottare per l’individuazione dei perdenti posto, in presenza di contrazioni d’organico che determinano situazioni di soprannumerarietà rispetto ai posti autorizzati.

 In particolare la predetta normativa contrattuale, obbliga i dirigenti scolastici a formulare graduatorie interne d’istituto per individuare il perdente posto tenendo presente che, in fase di tale formulazione, a prescindere dal punteggio posseduto, deve essere considerato in soprannumero chi, dal precedente 1° settembre, è entrato a far parte dell’organico della scuola per aver presentato, volontariamente, domanda di trasferimento.

 Se poi da tale data siano entrati a far parte dell’organico più docenti o ATA, il dirigente deve valutare la posizione dei singoli; se fra questi vi sia qualcuno che ha ottenuto il trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, perché proveniente da altra scuola come perdente posto nel precedente anno scolastico, questi, anche con punteggio inferiore, non deve essere considerato come ultimo arrivato, bensì inserito nella graduatoria alla pari di coloro già titolari negli anni precedenti in quella scuola.

 Il perdente posto diventa chi ha ottenuto il trasferimento a domanda, anche se con maggior punteggio.

 Nel merito, presso l’I.C. di San Giorgio Albanese, per l’a.s. 2009/10 venivano trasferiti più insegnati di scuola primaria, alcuni a domanda, altri d’ufficio con domanda condizionata perché perdenti posto nell’ex scuola di titolarità.

 Per l’a.s. 2010/11, verificandosi in organico la contrazione di un posto, si rendeva necessario individuare il docente in soprannumero.

 Nella prima fase, il dirigente scolastico, considerava soprannumeraria l’insegnante B.S. di Corigliano Calabro, con minor punteggio; avverso tale provvedimento, veniva presentato reclamo patrocinato dal SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola.

 Al dirigente è stato argomentato che B.S. non doveva essere considerata ultima arrivata, poiché il suo trasferimento non era stato disposto a domanda volontaria, bensì d’ufficio con domanda condizionata, in quanto già perdente posto nella scuola di ex titolarità: l’I.C. di San Demetrio C.ne.

 Alla luce della normativa contrattuale sopra richiamata, B.S. aveva diritto ad essere inserita in graduatoria come docente già titolare nella scuola (art. 21 c. 9 punto 2 del predetto contratto).

 Il dirigente accoglieva il reclamo e individuava soprannumeraria altra insegnante trasferita a domanda; quest’ultima proponeva, a sua volta, ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, avverso il trasferimento consequenziale, chiamando in causa, come controinteressata B.S., difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari.

 Il Giudice, con ordinanza n. 2003, rigetta il ricorso, conferma la titolarità di B.S., il trasferimento della ricorrente e quanto sostenuto dal SAB rispetto alla normativa contrattuale richiamata.

                                                                                              F.to Prof. Francesco Sola

                                                                                              Segretario Generale SAB

www.sindacatosab.it                                                                  (Fed.ne Scuola.Base)

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