Il congedo oggetto del quesito è disciplinato dall´art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001, non novellato dal Collegato lavoro (legge 183/10).
L´articolo in questione è stato invece modificato e integrato da diverse sentenze della Corte Costituzionale, ultima fra queste la n. 19 del 19 gennaio 2009 che ha esteso ai lavoratori, figli, che assistono il proprio genitore in situazione di handicap grave, a condizione che siano conviventi e che non vi siano altre persone idonee a prendersi cura del genitore stesso, questa possibilità.
La Corte, rifacendosi alla stessa norma istitutiva, parla sempre genericamente di “figlio convivente”, senza entrare nel merito delle più precise definizioni sul concetto di convivenza.
Lo ha fatto invece il Ministero del Lavoro con lettera circolare prot. 3884 del 18 febbraio 2010 che, proprio in riferimento all´esatta portata del termine “convivenza”, si è così pronunciato: “al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.”
Si segnala a titolo informativo che questa tesi è stata anche confermata con messaggio del 4 marzo 2010, n. 6512 dall´ INPS, per il privato, che al riguardo ha rivisto una sua precedente interpretazione (cfr. messaggio del 2 settembre 2009, n. 19583).
La recente legge 183/2010, art. 24, comma 1, lettera a), non ha modificato nulla per quello che concerne il suddetto congedo, quindi le disposizioni sono quelle disciplinate nell’ art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001 e nella sentenza citata.