Nelle prossime settimane molti lavoratori che fruiscono dei permessi lavorativi riceveranno una comunicazione dall’INPS che richiede chiarimenti rispetto al beneficio di cui godono che nel frattempo viene sospeso. Bisognerà rispondere entro il 31 marzo.
Questo riguarda gli assicurati INPS (gran parte dei dipendenti del settore privato), ma analoghe iniziative di controllo inizieranno anche nel comparto pubblico ad opera delle relative amministrazioni.
Si tratta del primo effetto delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 24 della Legge 183 del 4 novembre scorso. INPS, da parte sua, nel dare comunicazione delle innovazioni introdotte in materia di permessi lavorativi, aveva anticipato nella Circolare 155 del 3 dicembre scorso, l’emanazione di successive indicazioni operative.
Queste nuove disposizioni giungono ora con il Messaggio 1740 (25 gennaio 2011) in cui l’Istituto affronta in particolare i casi che, vista la nuova disciplina, potrebbero non aver più diritto ai permessi lavorativi.
Per comprendere meglio l’azione dell’INPS, vale la pena di ricordare quelle che sono le novità rilevanti introdotte dalla Legge 183/2010, che ha modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992. Limitandoci a quelle oggetto del nuovo Messaggio INPS, ricordiamo che:
- i permessi possono essere fruiti, oltre che dal coniuge o dai genitori, dai parenti o affini fino al secondo grado;
- eccezionalmente i permessi possono essere fruiti dai parenti o affini di terzo grado nel caso in cui uno dei genitori o il coniuge della persona siano deceduti o mancati, oppure abbiano più di 65 anni di età, oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti;
- ad esclusione dei genitori, che possono fruire alternativamente dei permessi lavorativi, negli altri casi un solo lavoratore può accedere all’agevolazione (non è ammessa l’alternatività nemmeno in mesi diversi).
I controlli
I singoli controlli dell’INPS potranno concludersi con la conferma dei permessi (nel caso in cui ricorrano le eccezioni previste dal Legislatore) oppure con la revoca degli stessi.
Questi primi controlli non riguardano i lavoratori con handicap grave che fruiscano in proprio dei permessi e, in via generale, i genitori di persone con disabilità grave
Il controllo riguarda invece, sicuramente:
- tutti i casi in cui il grado di parentela o affinità non sia stato indicato nelle domande già accettate;
- tutti i casi in cui la parentela o affinità sia di terzo grado;
- tutti i casi in cui i permessi siano fruiti, pur alternativamente, da parenti o affini che non siano i genitori.
La prima fattispecie è tutt’altro che infrequente, cosicché potrà accadere che i permessi vengano sospesi in attesa di chiarimenti anche a parenti ed affini di secondo grado (es. assistenza al fratello, al nonno, al suocero ecc), che hanno comunque diritto all’agevolazione.
Vediamo ora quali sono le richieste di chiarimenti ai diversi lavoratori.
Parenti e affini di terzo grado
I lavoratori che hanno fruiscono dei permessi lavorativi per l’assistenza ad un parente o affine di terzo grado (es. zio, bisnonno, nipote in quanto figlio di un fratello ecc.) o per i quali non si hanno dati rispetto al grado di parentela/affinità ricevono (assieme al loro datore di lavoro) una comunicazione dall’INPS in cui:
- si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010; (se l’INPS non assicura il pagamento, il datore di lavoro non concede i permessi)
- si richiede al lavoratore di inviare – entro il 31 marzo 2011 – una dichiarazione di responsabilità in cui indica con esattezza il grado di parentela;
- si richiede di dichiarare se il coniuge o un genitore della persona da assistere è deceduto o mancante; se si dichiara che il coniuge della persona da assistere è separato o divorziato è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio; se si dichiara che la persona assistere è in stato di abbandono bisogna allegare copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.
- si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, se abbiamo più di 65 anni di età.
- si richiede di dichiarare, nel caso il coniuge e/o entrambi i genitori siano presenti, ed abbiamo meno di 65 anni di età, se siano affetti essi stessi da patologie invalidanti. Le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. E cioè:
- le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
- In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale dell’INPS territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale (il cosiddetto medico di famiglia) o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Se ricorre anche una sola di queste tre condizioni (età superiore ai 65 anni, abbandono, patologia invalidante del genitore o coniuge), la concessione dei permessi viene confermata e la fruizione degli stessi può riprendere.
In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. Dopodichè INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione. Per comprendere questo passaggio è bene sapere che i “costo” dei giorni di permesso è attualmente coperto dall’INPS direttamente al lavoratore in casi particolari, più spesso a conguaglio con l’Azienda. “Conguaglio” significa che i costi dei permessi vengono conteggiati nel “dare-avere” con l’Azienda. Nell’“avere” ci sono, ad esempio, tutti i contributi previdenziali che l’Azienda deve versare; nel “dare” ci sono, appunto, i costi relativi alla retribuzione dei permessi lavorativi ex Legge 104/1992.
Più lavoratori che assistono la stessa persona con disabilità
Come già detto l’ipotesi riguarda quei casi in cui i permessi siano stati richiesti – per l’assistenza alla stessa persona – da più lavoratori che ne usufruiscono alternativamente (nello stesso mese o in mesi diversi). Questa dell’alternatività è una opportunità che – ora – il Legislatore ammette solo per i genitori.
Questi lavoratori – e temiamo che siano parecchi – riceveranno una comunicazione in cui:
- si comunica la sospensione del pagamento (diretto o a conguaglio) dei permessi lavorativi a partire dall’entrata in vigore della Legge 183/2011, cioè dal 24 novembre 2010;
- si richiede l’indicazione di un unico lavoratore quale titolare dei benefici ex Legge 104/1992; tale indicazione deve essere effettuata dalla persona con disabilità che beneficia dell’assistenza; Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno. In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’INPS. Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Una volta ricevuta la dichiarazione, la concessione dei permessi viene confermata (non se ne conoscono i tempi) e la fruizione degli stessi può riprendere.
In caso contrario, il pagamento dei permessi da parte di INPS viene definitamente revocato. Lo stesso effetto è prodotto dal mancato invio della documentazione richiesta. E anche in questi casi INPS procede al recupero dei relativi pagamenti già effettuati o interviene sui conguagli all’azienda, dal 24 novembre 2010 alla data di comunicazione.
Le successive azioni dell’Azienda sul lavoratore, non sono di interesse di INPS, ma è ovviamente da supporre che ciascuna azienda tenterà di recuperare ciò che l’Istituto si è “ripreso”, agendo sulla retribuzione o sulle ferie.
Come si può intuire i disagi per i lavoratori non sono di poco conto: se rientrano fra gli aventi diritto anche in base alle nuove indicazioni, ben che vada rimarranno senza la possibilità di fruire dei permessi per qualche mese. Se non ne hanno diritto in forza delle nuove disposizioni, si troveranno a “pagare” retroattivamente.
Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2011
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