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Proroga graduatorie ad esaurimento 2011/12: presentati emendamenti nel Milleproroghe

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Nella seduta di giovedì 27 gennaio nelle Commissioni 1ª (Affari costituzionali)  e 5ª (Bilancio) riunite sono stati presentati emendamenti di proroga delle graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2011/12.

Gli emendamenti che interessano le Graduatorie ad esaurimento sono:

1.0.44

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria».

1.0.45

«Art. 1-bis.

(Graduatorie ad esaurimento)

        1. Le graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: ’’per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014’’».

1.129

Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D’Alia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012».

1.124

Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D’Alia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l’anno scolastico 2010-2011».

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