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Riforma Brunetta subito applicabile, senza necessità di attendere i futuri contratti

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Venerdi 21 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di modifica al DLG 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico ed efficienza delle P.A. Il decreto stoppa in partenza i contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali mirati a subordinare l’efficacia della riforma alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego.

Il decreto offre una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare discrasie organizzative che possano insorgere. Lo schema verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari.

Si prevede di introdurre nell’articolo 65 del dlgs 150/2009 un nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale «Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all’articolo 33, modificativo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’articolo 34, modificativo dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all’articolo 54, comma 1, modificativo dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa».

Viene, infine, interpretato autenticamente anche il comma 5 dell’articolo 65 del dlgs 150/2009, dedicato ai contratti collettivi nazionali. Lo schema di decreto legislativo spiega che le norme sui contratti collettivi nazionali demandate alla sottoscrizione della nuova tornata contrattuale sono solo quelle che disciplinano il procedimento di stipulazione e controllo, ma non quelle che incidono sulla definizione delle materie di competenza dei contratti stessi. Il che, abbinato alla piena ed immediata applicabilità dell’articolo 40 del dlgs 165/2001, priva in via retroattiva i contratti collettivi nazionali della possibilità di disciplinare sostanzialmente tutte le materie riguardanti l’organizzazione, gli incarichi dirigenziali, le progressioni verticali, le prerogative dei dirigenti quali datori di lavoro. Resteranno, dunque, in piedi solo le regole della contrattazione collettiva nazionale in tema di relazioni sindacali non incise dall’articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001 e di disciplina del rapporto di lavoro, nonché, in parte, riguardanti il procedimento disciplinare.

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