Il titolare risulta assente per 20 giorni. Viene così nominato un primo supplente al quale dopo 5 giorni di servizio viene concesso il congedo parentale al 30%. (Ha chiesto il congedo per gravi motivi, nelle 48 ore). Viene quindi riscorsa la graduatoria del “salva precari” e nominato un secondo supplente. Il “problema” è che il primo supplente non rientrerà in classe fino all´ultimo giorno di assenza del titolare avendo infatti richiesto il congedo parentale per tutta la durata della supplenza. Ciò vorrà dire che al 20° giorno di assenza del titolare risulterà effettivamente in servizio il secondo supplente. La domanda è questa: Se il titolare rinnoverà l´assenza, la proroga della supplenza a chi spetterà? Al primo supplente, al secondo o a tutti e due? La segreteria sostiene che in un caso come questo si deve applicare l´art 7/4 del DM 131/07 al docente che è effettivamente in servizio, quindi solo al secondo supplente spetterà la proroga. Si conferma tale tesi?
Si conferma che la proroga della supplenza spetta al docente in servizio, ai sensi dell´art. 7, comma 4, del Regolamento supplenze (Dm 131/07). Ma nel caso di specie due sono i docenti in servizio: il supplente di fatto e la docente assente per fruizione del congedo parentale.
Si ricorda infatti che la fruizione del congedo parentale, sia esso fruito a titolo di astensione obbligatoria o facoltativa, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituisce servizio a tutti gli effetti (con la sola eccezione delle ferie e della tredicesima). Si confronti la sentenza 5797 del 13.11.2007 con la quale il consiglio di stato espressamente afferma che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa debbano essere entrambi computati alla stregua di servizio effettivamente prestato.
La proroga della supplenza spetta pertanto ad entrambi i supplenti.