da orizzontescuola.it– Una scheda della Cisl Scuola Sicilia sulle nuove norme in vigore dal 29 gennaio, e il nostro articolo sulla novità del congedo straordinario solo se “compatibile con le esigenze dell’amministrazione” per i dottorandi senza borsa.
Scheda CISL
“La legge di riforma dell’Università, che entrerà in vigore il 29 gennaio p.v., prevede modifiche alle disposizioni che regolamentano i congedi per dottorato di ricerca.
La nuova legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, all’articolo 19, comma 3, lettera b) disciplina il congedo straordinario per dottorato di ricerca, con o senza assegni, in modo restrittivo rispetto alla norma precedente, legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le modifiche riguardano:
– la discrezionalità dell’Amministrazione / Dirigente Scolastico, che, sulla base delle esigenze di servizio, può concedere o meno il congedo per dottorato;
– il blocco del diritto al congedo per coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
– il blocco del diritto al congedo per coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo stesso.
La nuova norma salvaguarda, comunque, i lavoratori già posti in congedo straordinario per dottorato di ricerca alla data di entrata in vigore della legge (29 gennaio 2010) conservando loro i benefici già in godimento.
Di seguito l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 – Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università così come modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 , n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.
2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.”