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Le sanzioni comminate dal ds nel decreto Brunetta.

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Abbiamo già parlato del licenziamento nel decreto Brunetta. Orbene, passiamo  a vedere le sanzioni”minori” previste dallo stesso decreto, nello specifico, quelle sanzioni che possono essere attribuite direttamente dal dirigente scolastico.
Gli artt. 93-95 del vigente CCNL nonché il dgls 165/01 elencano una serie di sanzioni più o meno gravi. Da premettere che la facoltà sanzionatoria deriva dall’art.2104 c.c. che afferma l’obbligo di diligenza da parte del lavoratore.
Le sanzioni previste pertanto vanno dal rimprovero verbale fino ad una sospensione massima anche della retribuzione economica di dieci giorni.
Tutte le sanzioni devono essere precedute da una contestazione di addebito formale e scritta, notificata per protocollo riservato o raccomandata AR. all’interessato.

E’ assolutamente necessario rispondere in questo caso tempestivamente o comunque entro i termini prescritti.  Non rispondere, infatti, equivale ad un tacito assenso di colpevolezza.
La risposta scritta, in cui si chiariscono nel modo più articolato e  congruo possibile le proprie ragioni, va indirizzata solo ed esclusivamente al dirigente scolastico ed inoltrata per protocollo o raccomandata AR. E’ decisamente sconsigliabile l’invio tramite fax per due importanti ragioni. Innanzitutto perché l’importanza dell’atto richiede la necessità della sicurezza che essa giunga a chi di dovere e non ad altri.In secondo luogo perché l’invio tramite fax viola, in genere e nello specifico, quel principio fondamentale di riservatezza in quanto chiunque abbia accesso ad un ufficio può leggerlo, prenderlo o magari strapparlo senza che si abbia alcuna possibilità oggettiva di individuare il responsabile.
La forma scritta richiesta è un bene, diversamente da quanto si possa pensare. Nella forma scritta, infatti, possiamo esplicare nel modo più completo ed esaustivo possibile tutte le nostre motivazioni, previa un’attenta, puntigliosa e rigorosa disamina analitica sia lessicale che concettuale di ciò che ci viene imputato. In un certo senso è quasi un “invito a nozze”; considerando ovviamente chi è in buona fede ed a cui sono eventualmente rivolte le nostre considerazioni; di certo non a chi agisce in modo scorretto ed inadempiente. Infatti, in diritto, si parla della forma scritta ( ad es. nei contratti) come di forma ad substantiam, ovvero che mira anche  “alla sostanza” del discorso senza tergiversazioni inutili.
A questo proposito vorremmo aggiungere alcune riflessioni sulla nota vicenda della docente che è stata sanzionata con tre giorni di sospensione per aver ridotto a mò di barchetta una circolare della dirigente.
Orbene, nella cronaca della vicenda che ci è stata fatta è stato omesso un particolare importantissimo che cambia tutto.Cioè, pare che la dirigente prima di comminare la sanzione avesse notificato all’interessata una richiesta di chiarimenti  a cui, però, la docente in questione non avrebbe risposto.E  se così è, ci dispiace dire che dal punto di vista giuridico formale la procedura seguita dalla dirigente in questione è ineccepibile. Né tantomeno possiamo dire alcunché in merito al contenuto in quanto non rispondendo l’insegnante non ha dato la possibilità di considerare le proprie ragioni o di far rilevare magari l’incongruità di ciò che le veniva contestato.
Inoltre, ignorare una richiesta scritta da parte di un superiore e debitamente notificata è sempre un atto di negligenza; la negligenza, da un punto di vista giuridico, equivale a colpa.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it

da aetnanet.org

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