Dal 1 Gennaio al 31 Marzo, gli insegnanti precari che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente, hanno diritto alla prestazione.
Gli insegnanti non di ruolo che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni ma possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare precedente, hanno diritto all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
I REQUISITI
- avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
- avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario.Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.)
N.B. : Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.
- nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2007 sono pari ad Euro 844,06, ed Euro 1.014,48. (Circ. n° 14 del 1/2/2008).
- La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)
- per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
- per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali.(Circ. n° 15 del 4/2/2008).
Per giornata effettivamente lavorata si intende:
- il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita;
- la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti 5;
- nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali
INCOMPATIBILITÀ
- L’indennità è incompatibile con:
- i trattamenti pensionistici diretti;
- i trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS);
- l’indennità di malattia;
- l’indennità di maternità e paternità;
- le altre prestazioni previdenziali (es. CIG, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
- l’assegno di incollocabilità e di in collocamento.
- pensioni indirette;
- pensioni di guerra;
- invalidità civile;
- assegno sociale;
- rendite da infortunio;
- pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
- pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.
- le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell’anno;
- le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l’Impiego;
- le giornate coperte dall’indennità di mancato preavviso;
- tutti i periodi di lavoro autonomo;
- tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602/70;
- i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
- i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
- i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
- i periodi di inoccupazione fra una commessa e un’altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
- il documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.
- redatta sull’apposito modulo (caricabile dal link in fondo al comunicato);
- presentata alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione;
- corredata da tanti modd. DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento.
N.B.: La presentazione, nel termine previsto del 31 marzo, dei soli modd. DL.86/88bis (in assenza del modulo di domanda) costituisce “ idonea manifestazione di volontà” finalizzata alla concessione della prestazione.
Documenti utili: