Sono supplente temporanea nominata dal 27 settembre 2010 in sostituzione di collega assente.
La docente titolare, trasferita dal 01.09.2010 presso il Liceo, non ha assunto servizio in quanto in malattia fino al 26.10.2010:
– dal 27.10.2010 ha chiesto un congedo parentale per la figlia di 7 anni fino al 23.12.2010;
– dal 24.12.2010 al 09.01.2011 ha chiesto di usufruire delle ferie non godute nell´anno 2010 in quanto in malattia (7 e 8 gennaio la scuola fa ponte) ;
– dal 10.01.2011 ha chiesto ancora congedo parentale senza roprendere servizio fino al 03.03.2011.
La scuola mi ha interrotto il contratto alla data del 23 dicembre salvo confermarmelo il 10 gennaio, e quindi non mi verranno pagate le vacanze natalizie. Chiedo il vostro parere al riguardo: è corretta la procedura della scuola?
L´art. 32 del D.Lgs. n.151/2001 consente alla madre lavoratrice e al padre lavoratore di fruire anche frazionatamene dei periodi di astensione dal lavoro. Il docente, al termine di un periodo di congedo parentale, può richiedere, immediatamente, un periodo di ferie, come nel caso in esame. La collega titolare intende infatti beneficiare del disposto dell´art. 13 comma 10 del CCNL/2007 al quale si rimanda.
Pertanto, in relazione al quesito, si ritiene che:
1. la scuola possa concedere all´interessata di fruire delle ferie non godute durante le vacanze natalizie, a conclusione delle quali la collega medesima può riprendere immediatamente il congedo parentale;
2. nel caso è necessario effettivamente sospendere dal servizio la supplente nominata. Questa, per motivi di continuità didattica, sarà richiamata in servizio alla ripresa dell´assenza per astensione facoltativa del titolare, ai sensi dell´art. 7, comma 5 del D.M. 131/2007.
Alla supplente in questione non può invece essere applicato l´art. 40, comma 3 del CCNL/2007 che prevede: “qualora il docente titolare si assenti in un´unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all´inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l´intera durata dell´assenza. Rileva esclusivamente l´oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell´assenza del titolare medesimo”.
Infatti il titolare durante le vacanze natalizie non è assente ma in ferie