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Possono essere compensate con il fondo di istituto le collaborazioni plurime?

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Il nostro istituto comprensivo ha attivato un progetto sulle tecnologie in base al quale è stata attivata una “collaborazione plurima”, ai sensi dell´art. 35 del CCNL 2006/2009, con una scuola del 2° grado in base alla quale un docente di quella scuola effettua una prestazione lavorativa nel nostro istituto, retribuita attingendo al nostro F.I.S. Sono RSU della scuola ed ho contestato la liceità dell´utilizzo del FIS per la retribuzione di collaborazioni plurime. Vorrei sapere se la contestazione è fondata.

L´art. 35 del CCNL 2007 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall´insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Per quanto concerne il pagamento si ritiene fondata la contestazione del rappresentante sindacale in quanto la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all´istituzione scolastica.

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