La revoca dell’incarico ad un insegnante destinataria di contratto a tempo determinato che ha incolpevolmente stipulato un contratto con l’amministrazione, facendo affidamento sulla correttezza dell’operato pubblico, fa insorgere in capo alla predetta il diritto ad essere impiegata in altro incarico della medesima natura e presso il medesimo comprensorio territoriale ove possibile, o, in caso di impossibilità, il diritto al risarcimento dei danni subiti, che si ritiene equo commisurare alla retribuzioni maturate dal dì della revoca sino alla data di scadenza del contratto, con conseguente ricostruzione giuridica della carriera.
(da FLC CGIL)
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_arezzo_-_ordinanza_del_22-12-2010.html