Il Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Caserta ha ritenuto di non prorogare il contratto, nel periodo dal 11/ 06/2010 al 17/06/2010, a due docenti, F.C. e L.C., rappresentati in tutte le fasi del contenzioso dalla segretaria provinciale del SAB di Caserta prof.ssa Maria Rosaria Macera in quanto, a parere del dirigente, il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, poteva essere disposto solo per coloro che sostituivano docenti che rientravano dopo il 30 Aprile, e non negli altri casi al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 37 del CCNL del 29/11/07.
La rappresentante del SAB presentava tentativo di conciliazione contestando l’operato del dirigente, sostenendo che :
– l’art. 37 del predetto CCNL prevede il mantenimento in servizio del supplente, per ragioni di continuità didattiche, anche qualora il titolare non rientrasse dopo il 30 aprile e sia stato assente per i giorni richiamati nel precitato articolo, risulta essere chiaro che tale specificazione contrattuale risulta essere aggiuntiva a quanto già previsto in materia dall’art. 4 comma 3 della legge n. 124/99.
Appellandosi, inoltre,
– all’art. 1 comma 7 del D.M. n. 131/07, ultimo punto, prevede che le “supplenze temporanee hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio” che, nel caso di specie, l’ultimo giorno di servizio risulta essere quello degli scrutini e delle valutazioni finali e non l’ultimo giorno delle lezioni per come verbalmente è stato già manifestato;
– all’art. 7 del precitato D.M. richiama dopo sia l’esigenza della continuità e sia quello della proroga della supplenza in presenza della continuità dell’assenza del titolare;
– alla nota MIUR n. 8556 del 10/6/09 ha disciplinato, per come già detto sopra, i soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile ed ha esteso alla generalità del personale docente supplente temporaneo che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali con l’istituto della proroga fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami diversi da quelli di maturità;
– alla nota di chiarimento successiva n. 9038 del 17/6/09 non deve essere intesa riferita
ai soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile, bensì estesa anche a chi
sostituisce i titolari che non sono rientrati dopo tale data.
Il dirigente scolastico non intendeva aderire alle argomentazioni sostenute dal SAB per cui è dovuto intervenire direttamente il dirigente dell’ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Caserta che, con nota conciliativa inviata al predetto dirigente scolastico, ha ribadito, nei casi di specie, l’applicabilità dell’art. 37 del CCNL del 29/11/07, nonché le note MIUR prot. n. 8556 e n. 9038/09 con l’invito alla proroga. Il dirigente, a seguito della comunicazione, ha prorogato i contratti dei due docenti, come richiesto dal sindacato SAB.
F.to Francesco Sola
Segretario Generale SAB