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Domande di pensione docenti, ATA ed educatori: scadenza 11 febbraio 2011

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Il MIUR ha pubblicato il 29 dicembre 2010 il Decreto Ministeriale 99/10 e la Circolare 100/10 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2011.

Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 11 febbraio 2011.

Modalità di presentazione delle domande

Da quest’anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi distinte:

  1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web attraverso le procedure delle istanze on-line.
    La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2011. È comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione. In allegato riportiamo una guida per la registrazione on-line. Ricordiamo, inoltre che la domanda di cessazione dal servizio non comporta in modo automatico l’accesso al trattamento pensionistico.
  2. Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verranno gestiti, nei confronti dell’INPDAP, con le attuali procedure “cartacee” anche attraverso la delega agli Enti di Patronato.

Entro il 31 marzo l’amministrazione è tenuta a comunicare agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti necessari per il collocamento a riposo. Entro 5 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli interessati dovranno comunicare alla scuola di titolarità o all’ufficio scolastico territoriale, la volontà di rimanere in servizio.

Data la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e  seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e  garantisce competenza  e professionalità. Vi ricordiamo che il patrocinio è del tutto gratuito per iscritti e non iscritti alla CGIL.

Requisiti per il diritto al pensionamento

Ricordiamo che per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità per il 2011 sono di 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica o 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.

Restano anche confermati: il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).

I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della retribuzione del 31 agosto 2011.

Mantenimento in servizio oltre i 65 anni

Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva 94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974).

Nella circolare viene anche precisato che, con la manovra economica 2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano  applicati in maniera  puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo.

Collocamento a riposo “forzato” per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

Anche per il collocamento a riposo “forzato” del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 agosto 2011 è confermata la direttiva 94/09.

Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.

Qualora l’interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Presso tutte le sedi della FLC CGIL e dell’INCA Cgil (in Italia e all’estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.

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