Con nota 16 novembre 2010 prot. n. 10094, in relazione alle problematiche sorte in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno, il Miur, allo scopo di consentire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della normativa vigente, trasmette le precedenti note che disciplinano l’argomento (nota 15 dicembre 2009 prot. n. 127217; nota 5 agosto 2004 prot. n. 1909; nota 2 ottobre 2009 prot. n. 14866), nonché l’art. 7, comma 2, della legge n. 124/99.
In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che le disposizioni della suddetta legge n. 124/99, con cui è stato ammesso il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra, hanno natura innovativa e non interpretativa, e operano quindi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (1° giugno 1999), escludendo qualunque effetto retroattivo.
Pertanto alla luce della suddetta normativa, viene ribadito che il servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno, anteriormente alla citata decorrenza, dagli insegnanti privi del titolo di specializzazione, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.