fbpx

LA “CULPA IN VIGILANDO” IN CAPO AGLI INSEGNANTI

1260

 
Il caso.
Il minore L.F., all’interno dell’aula dell’istituto, veniva colpito durante l’orario di lezione alla testa dallo zaino di altro allievo, riportando lesioni personali.
Da ciò, ossia dalla circostanza secondo cui il L. risulta essere stato fatto segno di una azione colposa di un compagno, consegue l’operatività dell’art. 2048, comma secondo, c.c., incombendo, in ragione della presunzione di colpa prevista da detta norma, sull’affidatario, privato o persona giuridica che sia, l’onere di provare il fatto impeditivo, cioè di non avere potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno (v. ex multis Cass. Civ. n° 12966/05).

Ora, dall’istruttoria espletata è emerso che l’insegnante si trovava in aula quando è accaduto il fatto, circostanza invero non contestata dalle parti in causa.
L’insegnante ha riferito di non essersi accorta dell’episodio ma di esserne venuta a conoscenza solo a seguito del malore manifestato da L.. Inoltre, dalla stringata prospettazione offerta dalle parti emerge l’assoluta normalità del contesto entro cui il sinistro si è verificato, che come tale non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell’insegnante.link

Conseguentemente, non può ritenersi che l’insegnante nel caso esaminato sia venuta meno al dovere di adottare doverose modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee a evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli allievi.
Tribunale di Palermo sent.19 mag.010 n.2665:culpa in vigilando

In questo articolo