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Un docente può essere obbligato a somministrare un farmaco “salva-vita”?

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sabato 11 dicembre 2010

Ricordando che la somministrazione dei farmaci a scuola è prevista solo mediante un Protocollo d´Intesa ASL-Scuola-Famiglia e tenendo presente le Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 (soprattutto art. 5) emanate dal Ministero dell´Istruzione e dal Ministero della Salute chiedo se il Dirigente Scolastico può obbligare una docente a somministrare un farmaco cosiddetto “salva-vita”, anche se la suddetta docente non è disponibile a tale somministrazione.

Il punto di riferimento da cui occorre partire è in effetti costituito dall´”Atto di raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all´assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico“, documento predisposto dal MPI, d´intesa con il Ministero della Salute, e trasmesso alle scuole dal Dipartimento per l´istruzione con prot. 2312 del 25 novembre 2005.

L´art. 4 di tali Linee guida è dedicato alle modalità di intervento della scuola. Si ritiene utile riportarlo letteralmente.
“La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell´alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l´individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
concedono, ove richiesta, l´autorizzazione all´accesso ai locali scolastici durante l´orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell´ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l´assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all´individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell´alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.”

E il successivo articolo 5 prende in considerazione la gestione delle emergenze. così precisando: “Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l´inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza”.

Pertanto, in caso di somministrazione di farmaci aventi una particolare delicatezza, come l´effettuazione di iniezioni, tale compito può essere affidato al personale della scuola (docenti o ATA) solo se il docente o l´ATA sia disponibile e in possesso dei requisiti necessari a garantire l´assistenza sanitaria. Circa i requisiti professionali, come visto, le Linee guida fanno riferimento, evidentemente come punto base, alla frequenza dei corsi di pronto soccorso istituiti ai sensi del Dec. leg. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

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