Convivo con mia suocera a cui l´ASL competente ha riconosciuto i benefici della Legge 104. Posso richiedere il congedo straordinario biennale retribuito ai sensi dell´ art. 4 Legge 53/2000?
Se per congedo straordinario ai sensi dell´art. 4 della Legge 53 si intende quello previsto dal comma 2, per gravi motivi familiari, senza assegni, la risposta è positiva.
La riposta è invece negativa se ci riferisce al congedo retribuito istituito dall´ art. 80, comma 2, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), recepito e trasferito poi nell´art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 (comma 4 bis dell´art. 4 della Legge 53/2000) in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati (la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, fratelli o sorelle conviventi con il soggetto,) per l´assistenza ai figli disabili gravi in situazione di gravità.
Il congedo è stato successivamente modificato da:
– art. 3, comma 106, della Legge 350/2003 (finanziaria 2004), che ha abolito il requisito dei cinque anni previsto dalla norma originaria;
– sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 16 giugno 2005, che ha riconosciuto il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell´ipotesi in cui i genitori siano ancora in vita ma impossibilitati a provvedere all´assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili;
– sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, che ha invece previsto, che hanno diritto in via prioritaria rispetto agli altri congiunti i coniugi.
-sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 19 gennaio 2009 che ha ulteriormente esteso ai lavoratori, figli, che assistono il proprio genitore in situazione di handicap grave, a condizione che siano conviventi e che non vi siano altre persone idonee a prendersi cura del genitore stesso.
La suocera non rientra fra i familiari per i quali è prevista la possibilità di usufruire di questo congedo retribuito.