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Domande di disoccupazione tardive

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Nota INPS AI DIRETTORI REGIONALI

Si comunica che, a seguito della trasmissione dell’elenco Miur dei potenziali beneficiari dell’indennità in oggetto per l’a.s. 2010-11, la procedura di gestione è stata aggiornata con il rilascio dell’apposito link Insegnanti Precari per la verifica automatica della presenza nello stesso del nominativo del richiedente.

Per effetto delle disposizioni normative di cui all’art. 37 della Legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che hanno prorogato di un anno la riforma del secondo ciclo, fissandone l’attuazione graduale a partire dall’anno scolastico 2010/2011, il termine ultimo dell’iscrizione degli alunni alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è slittato al 26 marzo dell’anno in corso.

Conseguentemente, tutte le operazioni finalizzate all’avvio dell’anno scolastico 2010/2011 hanno subito uno spostamento in avanti che ha inciso sui tempi necessari per la predisposizione degli elenchi da parte del MIUR, reso definitivo solo a fine novembre.

Un numero consistente di lavoratori precari, pertanto, non ha potuto provvedere a presentare la domanda di disoccupazione nell’ordinario termine di scadenza (68 giorni) dalla cessazione dell’incarico, in attesa di avere certezza dell’inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie prioritarie afferenti l’anno scolastico 2010-2011.

Ritenendo, pertanto, tali motivi ostativi giustificabili, si dispone che tutte le domande di disoccupazione relative al personale precario della Scuola cessato da un incarico in occasione del termine delle attività didattiche 2009-10 o cessato in conseguenza della scadenza dell’ultima supplenza temporanea nel corso dello stesso anno scolastico, possono essere presentate anche dopo la pubblicazione dell’elenco MIUR 2010-2011 entro e non oltre il 31.12.2010.

Devono ritenersi ugualmente accoglibili tutte le domande presentate anche prima della pubblicazione del suddetto elenco, ma, comunque, oltre il termine ordinario di scadenza (68 gg.), poiché anche per tali lavoratori non sussisteva la certezza dell’inclusione negli elenchi degli aventi diritto.

In particolare devono considerarsi presentate:

a) il 1° luglio 2010, le domande del personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela;

b) il 1° luglio 2010, le domande del personale che al 30 giugno 2010 ha fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salvaprecari;

c) il primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salvaprecari 2009-2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010.

Il pagamento decorrerà dall’ottavo giorno successivo a tali date o, nel caso di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente, posteriore al 31 dicembre, dalla data di detta attestazione.

Il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto andrà accertato facendo riferimento al giorno in cui è terminato l’ultimo rapporto di lavoro precedente le date di cui ai punti a), b) e c).

Le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010 – 2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo.

Restano ferme tutte le altre modalità di gestione impartite con circolare 125/2009 e con i successivi messaggi nn 2640 del 27/01/2010, 13224 del 14/05/2010, 15023 del 08/06/2010, 23605 del 21/09/2010, 27113 del 28/10/2010.

Al fine di rendere edotTi i lavoratori interessati, i Direttori regionali avranno cura di trasmettere con la massima tempestività il presente messaggio agli Uffici scolastici regionali di competenza.

Il Direttore generale – Nori

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