L’art. 19 del D.P.R. 748/72 indica una responsabilità duplice, c.d. dirigenziale: una riguardo l’inosservanza delle direttive dell’organo politico e l’altra per il mancato conseguimento degli obiettivi. Quest’ultima si configura nella fattispecie nel mancato successo formativo degli alunni. Ed è questo il motivo principale per cui i dirigenti scolastici guardano con molta attenzione al numero degli alunni respinti nell’istituto che dirigono.
Con la scuola dell’autonomia, il “pieno sviluppo della persona” nonché la gestione e la corretta valorizzazione delle risorse umane presenti a scuola ed atte a perseguire le mete formative, spettano al dirigente scolastico, limitandosi il MIUR ad indicare gli obiettivi generali
E’ quindi di essenziale importanza, per la scuola e per il dirigente, che vi sia un impegno concreto ad attuare tutte quelle misure come i piani personalizzati di recupero, senza indugi e possibilmente ad inizio anno scolastico. In particolare, l’inosservanza delle direttive contenute nella C.M. 2 dell’8/1/10 sull’integrazione degli alunni stranieri , può costituire per mancato conseguimento dei risultati nonché per inosservanza delle direttive ministeriali, una responsabilità grave per il dirigente che potrebbe anche vedersi revocato l’incarico.
da aetnanet.org