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Trattamento economico dei docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado

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  MEF: il trattamento economico dei docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado deve essere uguale a quello dei docenti di scuola secondaria superiore Accolta la tesi dello Snadir

 Come molti sapranno a seguito dell’immissione in ruolo dei docenti di religione ed al superamento dell’anno di prova e formazione, le scuole hanno avviato la procedura per la ricostruzione di carriera.
   Se nella scuola primaria/infanzia e nella scuola secondaria di 2° grado non ci sono stati problemi particolari, invece nella scuola secondaria di 1° grado i docenti di religione di ruolo si sono visiti negare da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato il prescritto visto sui decreti di ricostruzione con la motivazione che ai docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado si doveva applicare la retribuzione della scuola media inferiore.
   Tale decisione delle Ragionerie provinciali dello Stato ha trovato la ferma opposizione dello Snadir. Infatti secondo la nostra organizzazione ai docenti di religione di ruolo di scuola secondaria di 1° grado deve essere applicato il trattamento economico dei docenti laureati di scuola secondaria superiore, così come quando prestavano servizio in qualità di incaricati annuali.
   Lo Snadir , quindi, ha immediatamente chiesto al Ministero dell’Istruzione di avviare i contatti necessari con gli uffici del Ministero dell’Economia /Ragioneria dello Stato al fine di sollecitare le ragionerie provinciali ad applicare la normativa vigente per i docenti di religione e di assicurare loro i diritti già  acquisiti.
   Tale richiesta al Miur è stata motivata anche con una serie di  riflessioni a sostegno del diritto per i docenti di scuola secondaria di 1° grado a vedersi riconosciuto il trattamento economico dei docenti di religione di scuola secondaria superiore. In particolare è stato fatto presente che:

  • La legge 186/2003 ha istituito due ruoli scolastici, il primo, riguardante gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, il secondo, comprendente i docenti delle scuole medie e superiori;
  • Il DPR 399/1988 stabilisce per i docenti di religione di scuola secondaria di primo grado –  ai fini della ricostruzione di carriera – un  trattamento economico commisurato a quello dei docenti laureati di scuola secondaria di 2° grado;
  • Il CCNL 2006/2009 ribadisce l’applicazione del DPR 399/1988;
  • La Nota n.938 del 9 giugno 2005 e l’art.1-ter della Legge n.27 del 3 febbraio 2006 stabiliscono che al docente di religione –  al momento della stipula del contrato a tempo indeterminato – debba essere corrisposto un trattamento economico corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione in qualità di “incaricato annuale con contratto a tempo determinato” e che successivamente si dovrà procedere all’attribuzione stipendiale definiva;
  • I contratti individuali di lavoro dei docenti di religione a tempo indeterminato riportano, con riferimento alle scuole superiori, la sola indicazione “secondaria”;
  • L’amministrazione non può discostarsi da quanto convenuto contrattualmente in sede di stipula di detti contratti individuali;
  • Nessuna legge o fonte normativa statale stabilisce un diverso trattamento economico dei docenti di religione a tempo indeterminato assunti nella scuola secondaria di 1° grado.

   Queste motivazioni sono, peraltro, state confermate da parte del  Ministero dell’istruzione al Ministero dell’Economia con Nota prot.15258 del 9 ottobre 2009.
Nell’attesa del definivo pronunciamento del Ministero dell’Economia lo Snadir ha continuamente assistito i docenti che si sono visti rifiutare l’applicazione del decreto, proponendo agli stessi l’avvio del contenzioso (diffida, tentativo di conciliazione, ricorso al giudice del lavoro).
   Il MEF – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGF con nota prot.0100132 del 25 novembre 2010 agli uffici territoriali delle ragionerie di Stato ha definitivamente sgombrato il campo da qualsiasi tentativo di illegittima interpretazione da parte di alcune Ragionerie provinciali dello Stato. Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha affermato che “la normativa vigente in materia non opera alcuna distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione di scuola secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado. Ciò risulta, peraltro, confermato dall’istituzione di un ruolo unico per tutti i docneti di religione della scuola secondaria disposta dalla legge 18 luglio 2003,n.186”.  Pertanto, i contenziosi andranno a risolversi positivamente, in quanto ogni Ragioneria provinciale dello Stato si dovrà attenere all’applicazione della Nota di chiarimento. Tutto ciò farà si che ogni docente di religione a tempo indeterminato di scuola secondaria di 1° grado abbia un trattamento economico uguale a quello dei docenti di religione di scuola secondaria superiore. Nessuna arretramento stipendiale, quindi, ma  – grazie all’impegno dello Snadir a favore dei docenti di religione – una continuazione nelle posizioni stipendiali precedenti al ruolo; ovviamente con il recupero degli arretrati e della progressione economica.

Orazio Ruscica

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