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Riduzione della durata dell’ora di lezione – motivi estranei alla didattica – obbligo di recupero – non sussiste.

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La circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/79, di cui integra il contenuto; essa infatti contiene infatti un’espressa conferma delle disposizioni della circolare n. 243/79, compresa quella relativa all’esclusione dell’obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la circolare 192/80, nell’autorizzare la riduzione dell’orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolate 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l’esenzione dall’obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare n. 243/79.

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http://www.dirittoscolastico.it/tribunale_di_saluzzo_-_sentenza_n_126-2010.html

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