Riviste le norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, l’assistenza a familiari, parenti o affini con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro.
Il diritto spetta al lavoratore, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità.
Tale diritto spetta per i parenti e affini entro il secondo grado, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Sono parenti e affini entro il secondo grado: figli, genitori, fratelli, sorelle, nonni e nipoti diretti, suoceri, cognate/i, generi e nuore.
Assistenza familiari entro il terzo grado : è possibile usufruire dei 3 giorni di permesso per assistere i familiari entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti del figlio. In questo caso tale diritto spetta a entrambi i genitori che possono fruirne in alternativa.
Questo diritto spetta anche ad entrambi i genitori con un figlio, anche adottivo, con più di 3 anni con handicap grave con possibilità di fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
I lavoratori dipendenti che hanno diritto a fruire dei permessi in questione hanno anche diritto a scegliere hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito/a.
Decade il diritto nel caso in cui il datore di lavoro accerti irregolarità o il venir meno delle condizioni che consentivano al lavoratore di fruire dei 3 giorni di permesso.
Le PP. AA. sono tenute a comunicare alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi retribuiti mensili.
Libero Tassella libero.tassella@fastwebnet.it
da aetnanet.org