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Prof assente? Deve nominarsi il supplente

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Il Miur con nota prot. n. 9839 inviata l’8 novembre ai propri direttori regionali risponde alle pressanti segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell´assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, la nota ribadisce l´obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente temporaneamente ” prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall´art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l´attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l´orario d´obbligo.”
Ricorda però la nota che “l´istituto delle ore eccedenti, considerato l´ammontare limitato delle risorse disponibili …..ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”
Pertanto, nel rispetto della normativa, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall´art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria.
Per le supplenze nella scuola dell´infanzia e primaria fino a 10 giorni si potrà ricorrere alla procedura semplificata regolata dall´art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Viene anche chiarito che per la retribuzione delle sostituzioni non è possibile utilizzare il Fondo d´Istituto che ha le finalità definite nell´articolo 88 del CCNL 2006/2009.


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