Per il pesonale a T.D. è sempre possibile ottenere il Part-Time in ogni momento mentre per il personale ATA a T.I. la domanda è a scadenza e il part-time decorre dall’a.s. successivo,
all’atto delle nomine a T.D. per l’ a.s. 2010/2011, l’Assistente Amm.vo avente diritto chiede di “spezzare” il posto intero al 31-08-2011 disponibile per il IV Circolo Didattico di Matera.
Giustamente, l’ UTP-Uff. III di Matera NON lo consente in quanto al momento della scelta vi è già una disponibilità in Part-Time presso la S.M. “Pascoli” di Matera, stesso comune.
E’ pur vero che nella circolare MIUR prot. 7521 del 6/08/2010, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time e che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è esigibile (O.M. n.446/97 – art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009) riconoscendo al supplente la possibilità ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale, a parere dello scrivente, al momento dell’assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009.
Successivamente e dopo DUE mesi il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico cessa il contratto per il posto intero fino al 31/08/2011 e ne costituisce altri in Part-Time.
Orbene, seppur favorevoli e consapevoli che con simile operazione aumentano i posti di lavoro per il personale precario, nel contempo non comprendiamo a quale norma si faccia riferimento, che a parere dello scrivente, costituisce un illegittimo e pericoloso precedente, discriminando, in tal modo, il personale ATA assunto a Tempo Indeterminato.
I fatti