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Spetterà alla Suprema Corte stabilire se sono legittime le norme che limitano il diritto alla buonus

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Il Tar Umbria con ordinanza del 25 maggio 2010 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al “personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica” e nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita “almeno un anno di iscrizione al Fondo”, nonché dell’art. 9, 1° comma, D.Lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad “almeno un anno di servizio continuativo”.
Una docente aveva iniziato nel 1999 una lunga battaglia legale perché, dopo aver insegnato musica per 34 anni ed essere stata collocata in quiescenza, si era vista negare il diritto alla corresponsione della buonuscita perchè, non avendo mai avuto un incarico di almeno un anno, non risultava iscritta al fondo di previdenza.
Il Tar (competente per ragioni di giurisdizione intertemporale) ha ritenuto non infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme indicate, in quanto contrastanti “all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia”.( Avv. Francesco Orecchioni http://www.dirittoscolastico.it/tar_umbria_-_ordinanza_n_25-2010.html)

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