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Congedo di maternità e adozioni internazionali: fruizione del congedo in caso di interruzione della

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018618
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedo di maternità – adozioni internazionali –
fruizione del congedo ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 in caso di interruzione
della procedura adottiva.
L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ha formulato istanza di interpello al fine
di conoscere l’orientamento di questa Direzione generale in merito alla fruizione del congedo di
maternità richiesto, nell’ipotesi di adozione internazionale, per svolgere all’estero gli adempimenti
correlati alle procedure adottive. In particolare si chiede di sapere se “nel caso di interruzione della
procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del
minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlatiti
alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità”
 A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si espone quanto segue:
L’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 2, comma 452, L. n.
244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo
massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza
all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di
adozione antecedentemente all’ingresso dello stesso in Italia.
Il successivo comma 5, prevede che la durata del periodo di permanenza della lavoratrice
all’estero venga certificato dall’ente autorizzato alle gestione della procedura di adozione; tale
certificazione, precisa l’INPS con circ. n. 16/2008, deve essere allegata dalla lavoratrice alla
domanda di indennità.
Dall’esame delle disposizioni citate emerge come non venga presa espressamente in
considerazione l’ipotesi relativa all’eventuale interruzione della procedura di adozione 1
internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all’estero
antecedentemente all’adozione.
A tal proposito occorre prestare attenzione all’interesse tutelato dalle disposizioni in esame,
che consiste nel permettere agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un
rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all’adozione stessa, nell’interesse del bambino e del
suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all’ingresso nel territorio italiano.
Viene, dunque, riconosciuta una particolare attenzione nei confronti dell’adozione di un
bambino straniero, in quanto trattasi di una procedura più articolata rispetto all’adozione nazionale e
di cui l’incontro all’estero rappresenta sicuramente la fase più delicata.
In merito va dunque osservato come l’eventuale esito negativo degli incontri – di cui l’ente
autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni
internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l’abbinamento” effettuato non è
stato rispondente agli interessi del minore – non sembra condizionare il riconoscimento del periodo
trascorso all’estero come periodo di congedo di maternità.
La permanenza all’estero costituisce peraltro una fase necessaria della procedura di adozione
internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo; una diversa
soluzione inoltre, oltre che non giustificata da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo
al ricorso alle procedure adottive in questione che, già di per sé, sono certamente impegnative, sotto
diversi aspetti, per gli aspiranti genitori.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/ulterioriargomenti.htm

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