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Sussiste il diritto di accesso a certificazione medica prodotta ai fini della L. 104/1992, qualora richiesta previo oscuramento del nome e della diagnosi.

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Sebbene la documentazione richiesta contenga potenzialmente dati cd. sensibilissimi poichè idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, in considerazione delle modalità con le quali l’interessata stessa chiede di accedervi (previo oscuramento del nome della minore e della relativa diagnosi), non si rileva in concreto alcuna compromissione del diritto alla riservatezza.

In buona sostanza i dati sensibilissimi verrebbero celati, con ciò stesso restando esclusa la necessità di operare sia la valutazione della stretta indispensabilità dell’accesso sia la comparazione ed il bilanciamento degli interessi in gioco di cui al combinato disposto degli artt.24, comma 7 della legge n.241/90 e 60 del d.lgs. n.196/2003.

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http://www.dirittoscolastico.it/tar_puglia_-_sentenza_n_3789-2010.html

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