fbpx

L’attività di docente della scuola elementare statale è compatibile con l’esercizio della professione forense.

1103

Destinata a fare discutere la sentenza resa dalla suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che ha esteso anche ai docenti elementari la possibilità di esercitare la professione legale.

Finora tale possibilità era consentita esclusivamente ai professori universitari e ai docenti delle scuole superiori in forza del R.D. n. 1578 1933.

La Corte di legittimità ha ritenuto che -in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata -tale facoltà debba necessariamente essere estesa anche ai maestri.

( Avv. Francesco Orecchioni)

***
L’attività di docente della scuola elementare statale è compatibile con l’esercizio della professione forense.

L’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.

Vai al documento

http://www.dirittoscolastico.it/index.html

In questo articolo