Pubblichiamo una scheda della UIL scuola circa la nuova circolare per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
LA COMPETENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- Per il personale scolastico l’organo competente per i procedimenti disciplinari è ora il dirigente della scuola di servizio.
- Per i dirigenti scolastici l’azione disciplinare spetta al direttore dell’Ufficio scolastico regionale dal quale dipende l’istituzione scolastica
LE SANZIONI
Per la dirigenza scolastica ed il personale ATA le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni restano quelle normate dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Per i docenti le infrazioni e le relative sanzioni di competenza del dirigente sono quelle disciplinate dal d.l. 297/94 dagli articoli 492 (avvertimento scritto), 493 (censura) e 494 (sospensione dall’insegnamento fino a un massimo di dieci giorni, con la perdita del trattamento economico ordinario).
Dirigenti scolastici: sono quelle previste nel CCNL 15 luglio 2010, del personale dell’Area V;
Personale ATA: si applicano le sanzioni previste dall’articolo 93 del CCNL IN VIGORE (2006-2009
AUTONOMIA DELLA FUNZIONE DOCENTE
Il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto “alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente”, salvaguardanola.
ORGANI COLLEGIALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Abrogata la competenza degli organi collegiali nei procedimenti disciplinari dei docenti. Gli organi collegiali di disciplina restano in carica e svolgono ancora le competenze in materia di trasferimento di incompatibilità
ASSENZA DEL CODICE DISCIPLINARE DEI DOCENTI
Non è stato mai stilato il codice disciplinare richiamato dallo stesso decreto 150, per cui non sono delineati gli obblighi del personale e le relative sanzioni.
( rinvio operato dall’art 91 del CCNL, alla revisione degli Organi Collegiali)
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
La Circolare la prevede; tuttavia l’abrogazione delle norme del testo unico rendebbe di fatto inapplicabile la sospensione cautelare facoltativa, nonostante il richiamo alla convalida da parte del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Inoltre non garantisce chi la commina, rispetto alle conseguenze (pagamento spese processuali) che potrebbero derivare a seguito di annullamento giurisdizionale.
NUCLEO DI SUPPORTO GIURIDICO MIUR
Presso il Miur è costituito un nucleo di supporto finalizzato alla consulenza che fornirà supporto giuridico, rilevazioni ed ad analisi dei dati inerenti la gestione dei procedimenti disciplinari ed del relativo contenzioso.
da orizzontescuola