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Certificati di malattia: quando è necessario conoscere la diagnosi per non tagliare lo stipendio

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red – Pubblichiamo l’articolo apparso sul giornale INPDAP n. 22/10, in cui Vincenzo Caridi, capo della Direzione centrale delle Risorse umane e, a interim, della Direzione centrale Previdenza spiega la normativa sulla trasmissione telematica dei certificati e sull’obbligo di indicare la diagnosi

L’intervista chiarisce alcuni aspetti della circolare n. 2/2010, in cui si forniscono ulteriori indicazioni sulla trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (vedi articolo Certificati di malattia: i casi in cui vale ancora il cartaceo)

Riportiamo in particolare la risposta sulla necessità di riportare sul certificato la diagnosi, ai fini di non incorrere nella decurtazione dello stipendio:

Il certificato ricevuto dal datore di lavoro non indica il tipo di malattia del lavoratore. L’Ente conosce solo la prognosi, cioè quanti sono i giorni di malattia riconosciuti dal medico e basta. Ma questa non conoscenza della diagnosi non crea difficoltà gestionali all’Ente?

“In alcuni casi sicuramente sì. Per alcune malattie infatti non è prevista la decurtazione dello stipendio e il dipendente non è tenuto a essere reperibile per le visite medico- fiscali. In queste ipotesi il lavoratore ha tutto l’interesse a che il datore di lavoro applichi correttamente la normativa a lui favorevole e che quindi conosca la natura della malattia. La circolare ministeriale 2/2010 precisa che in queste evenienze il medico, nell’elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche i dati e le informazioni necessarie (nell’apposita finestra dedicata alle “note”) per conoscere la tipologia della malattia. E debba anche stampare e consegnare copia del certificato cartaceo al lavoratore, cui farà carico di farlo pervenire, entro i termini di legge, all’amministrazione secondo le modalità di sempre: pec, fax, raccomandata, consegna a mano.
In questo modo: a) l’assenza del dipendente dal servizio è giustificata dal documento informatico; b) il regime giuridico dell’assenza è condizionato dalla ricezione del documento cartaceo.
La corrispondenza tra il certificato cartaceo e quello telematico può essere accertata dall’Ente datore di lavoro consultando il sito Inps.”

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