A seguito della pubblicazione degli elenchi definitivi salva-precari, il SAB fa presente che, ai fini del corretto utilizzo dei medesimi vige ancora, salvo successive disposizioni, la nota ministeriale prot. n. 19212 del 17/12/2009 che, al punto 6) prevede :
– conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite da Regolamento D.M. n. 131/2007 sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica;
– l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del D.M. citato (max 3 scuole in max 2 comuni), compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.
F.to prof. Francesco Sola Segretario Generale SAB