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ANIEF ricorre contro il blocco degli aumenti di stipendio e del CCNL previsto per il 2011-2013

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da aetnanet: Il personale docente/ata di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice del lavoro per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la pensione, gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.
Come è stato ben evidenziato, infatti, in un articolo della Tecnica della Scuola del 25 settembre scorso, a differenza di quanto riportato da alcune OO. SS., è evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel cedolino di settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni precedenti, come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non potranno essere recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella relazione tecnica allegata. Cioè, per la prima volta, si è deciso in Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori, quella della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita recuperare il blocco previsto.
Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO. SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010, di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17 dell’art. 9.
L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha proclamato anche uno sciopero generale per il 3 novembre prossimo alla cui partecipazione invita tutto il personale della scuola per dare un segnale forte di protesta al Governo,
e ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.
Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) entro il 14 novembre 2010 a r.stipendio@anief.net con indicazione nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro, Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente a tale data riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso, secondo istruzioni specifiche.
L’articolo della Tecnica della Scuola
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=29823&action=view&word=aumenti retributivi&mark=1
La legge impugnata
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)
CAPO III – CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.
CAPO II – RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
14. Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli articoli della Costituzione violati
ARTICOLO 1
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
ARTICOLO 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro
ARTICOLO 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa
ARTICOLO 39
I Sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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