Approvato in via definitiva il Collegato lavoro che contiene modifiche all´articolo 33 della Legge 104/1992.
Per fruire dei permessi per assistere il disabile grave non sarà più necessario convivere con l´assistitito. Ma non potranno più fruirne i parenti o gli affini di terzo grado.
Lo prevede il Collegato lavoro che è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre scorso.
E´ prevista un´eccezione nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In questo caso i permessi potranno continuare ad essere fruiti anche dai parenti o affini di terzo grado. In ogni caso i permessi potranno essere utilizzati da una sola persona tra gli aventi titolo, mentre, qualora si tratti di genitori che assistano il figlio, potranno fruirne entrambi, sebbene non contemporaneamente. Il diritto alla precedenza nei trasferimenti avrà valore solo se le sedi di preferenza saranno comprese tra quelle più vicine al domicilio dell´assitito.
Pubblichiamo il testo dell´art.24 del Collegato, che reca le modifiche alla normativa sui permessi e il testo degli articoli interessati dalle modifiche, coordinati con le nuove disposizioni.
Il provvedimento entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una volta trascorsi i 15 giorni previsti dalla legge (c.d.vacatio legis). (da Gilda)