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Via libera definitivo alla legge sul lavoro. Che delega il governo a riscrivere materie contrattuali

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Congedi, aspettative e permessi: tutto da rifare. Lo prevede il disegno di legge 1441-quater-G (collegato lavoro) approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre scorso. Il provvedimento, attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delega il governo a riordinare l’intera materia delle assenze tipiche.
Conferendo all’esecutivo il potere di riscrivere le disposizioni che regolano questa materia e sottraendolo alla contrattazione collettiva. Insomma, le regole per fruire del diritto di assentarsi dal lavoro non saranno più scritte al tavolo negoziale, dai rappresentanti delle amministrazioni e dei sindacati, ma dal governo, tramite lo strumento dei decreti legislativi. E i contratti non potranno introdurre trattamenti più favorevoli, perché la legge 15/2009 lo vieta espressamente. Il provvedimento prevede anche nuove disposizioni sull’aspettativa per intraprendere un’altra attività e sui permessi per l’handicap.
Assenze per legge
Le sorprese sulle assenze riguarderanno probabilmente solo i permessi. I congedi e le aspettative, infatti, sono già regolati dalla legge. E il contratto di lavoro, per prassi, si limita a un mero rinvio alle disposizioni di legge. Si pensi ai congedi parentali, per i quali l’art.12 rinvia al decreto legislativo 151/2001 o alle aspettative, per le quali l’art.18 dello stesso accordo fa riferimento al decreto del presidente della repubblica 3/57. Non così, invece, per i permessi che sono regolati autonomamente al tavolo negoziale. E che nel corso degli anni hanno subito evoluzioni differenti da comparto a comparto, in ragione della loro specificità. Per esempio, mentre nella scuola l’istituto dei permessi per motivi personali è stato caratterizzato da un progressivo ampliamento delle ipotesi di applicazione, nel comparto degli enti locali esso è rimasto fermo alla stesura contenuta nel contratto del 1995. Ciò è dovuto al fatto che, mentre nella scuola è quasi impossibile ottenere giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle lezioni, in altri comparti le ferie si possono essere fruite in qualsiasi periodo dell’anno. E quindi la contrattazione collettiva aveva consentito di valorizzare le specificità di comparto adattando le disposizioni alle diverse necessità. Con la decontrattualizzazione di questa materia, invece, non sarà più possibile operare in questo modo.
Altro impiego
Il collegato lavoro prevede anche che il dipendente pubblico, che abbia intenzione di avviare un’attività professionale o imprenditoriale, possa farlo godendo di un periodo di aspettativa non superiore ad un anno. E in tale periodo non si applica la disciplina delle incompatibilità.
Assistenza
Per fruire dei permessi per assistere i portatori di handicap non sarà più necessario convivere con l’assistito. Ma potranno fruirne solo i parenti e gli affini fino al 2° grado e non più fino al 3° come in passato. E’ prevista però una deroga, che consente anche ai congiunti fino al 3° grado di accedere al beneficio. A patto che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi potranno essere utilizzati da una sola persona, con l’eccezione dei genitori del figlio disabile, che potranno utilizzarli entrambi, ma alternativamente (uno alla volta). Infine, la precedenza nei trasferimenti avrà valore solo per il comune di domicilio dell’assistito o, in mancanza, per i comuni più vicini.
  (da ItaliaOggi  di Antimo di Geronimo)

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