Con la circolare n. 18/2010 dell’INPDAP e n. 126/2010 dell’INPS vengono forniti numerosi chiarimenti sugli effetti degli interventi in materia di pensioni introdotti dal Governo con la Legge122/10 in particolare con gli articoli 9 e 12.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
A partire dal 1/1/2011 l’accesso al pensionamento – salvo le eccezioni indicate di seguito – avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità (40 anni di contributi o quote età+contributi). Nel caso di pensionamento a seguito di totalizzazione l’accesso al pensionamento avviene decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Le norme introdotte valgono sia per i lavoratori pubblici che privati, le uniche eccezioni sono relative alla Scuola statale e all’AFAM, che avendo un’unica data di uscita mantengono le regole previgenti: la pensione decorre dal 1/9 (1/11 per l’AFAM) dell’anno solare nel quale si maturano i requisiti per la pensione.
Sono esclusi dalle nuove norme coloro che maturano o hanno maturato i requisiti nel 2010 o avevano in corso il preavviso alla data del 30/06/2010 per i quali restano le precedenti “finestre”.
Viene anche chiarito che: “AI fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.”
In una scheda di riepilogo illustriamo i requisiti necessari per il collocamento in pensione dopo l’approvazione della L. 122/10.
Altri chiarimenti
Nelle circolari sono anche illustrate le altre modifiche introdotte dalla Legge 122/10 ed in particolare:
l’adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei lavoratori a partire dal 2015
l’innalzamento dell’età per la pensione di vecchiaia (65 anni) a decorrere dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego
le nuove norme sulle ricongiunzioni contributive
gli effetti retributivi e pensionistici della riduzione delle retribuzioni oltre i 90.000 euro.
Per maggiori dettagli e per la consulenza sulle posizioni contributive individuali è possibile rivolgersi direttamente a tutte le sedi locali dell’INCA CGIL.(da Flc-Cgil)