SAB – Il dirigente scolastico di una scuola superiore cosentina andava a predisporre la graduatoria d’istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto per l’a.s. 2010/11 a seguito di contrazione d’organico. In tale predisposizione, escludeva, illegittimamente, dalla graduatoria un docente che aveva richiesto i benefici della legge n. 104/92 per assistenza al genitore disabile in situazione di gravità residente in altro comune della provincia. La scuola più vicina a detto comune non era quella di titolarità del figlio che l’assisteva.
Il dirigente scolastico, nel predisporre la graduatoria interna, non teneva conto della novità introdotta dall’art. 7 comma 2 del CCNI del 16/2/2010 le cui disposizioni hanno radicalmente modificato i precedenti contratti che regolamentano i trasferimenti del personale scolastico ed in particolare per chi gode dei benefici della legge n. 104/92 ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna ed andava ad escludere un docente che, con minor punteggio, aveva dichiarato di assistere il genitore residente in altro comune e domiciliato nel comune dov’è ubicata la scuola di servizio del predetto.
Di conseguenza, al suo posto veniva individuata altra docente O.M. rappresentata e difesa in tutte le fasi conciliative dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB, che, pur vantando maggior punteggio in graduatoria, veniva trasferita d’ufficio al posto di chi aveva dichiarato di assistere il genitore disabile.
Nelle varie fasi del contenzioso il SAB evidenziava le novità introdotte dalla normativa contrattuale sopra richiamata contestando l’operato del dirigente scolastico per non avere rispettato ed applicato tale norma che prevede ” l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza legge n. 104/92 per i genitori disabili si applica solo se il comune di residenza del disabile coincide con quello di titolarità della scuola di chi assiste il genitore e se tale comune non è coincidente, ai fini dell’esclusione della graduatoria, bisogna avere già presentato, nei termini imposti dal contratto, domanda di trasferimento per il comune dov’è residente la persona da assistere ed in mancanza di scuole nel predetto comune, nella domanda deve essere richiesto il comune viciniore all’assistito dov’è presente l’insegnamento”.
Nel caso di specie il dirigente scolastico aveva ritenuto superflua la domanda di trasferimento per il comune dov’era residente il disabile da assistere ritenendo invece la dichiarazione di convivenza nello stesso comune dov’è ubicata la scuola di servizio attuale valida e sostitutiva della residenza richiesta dal contratto.
Contro tale modo di operare e di interpretazione e applicazione della norma contrattuale insorgeva O.M. che, attivando la procedura conciliativa tramite il SAB, riusciva a dimostrare l’errato operato del dirigente scolastico ed il consequenziale illegittimo trasferimento d’ufficio.
In fase conciliativa, davanti alla commissione c/o l’ATP di Cosenza, venivano riconosciute legittime le ragioni esposte dal SAB ed il diritto reclamato da O.M. per cui il tentativo di conciliazione si concludeva con esito positivo con l’annullamento del trasferimento d’ufficio già disposto e l’inserimento in graduatoria, con minor punteggio, di chi si era visto invece riconosciuto l’esclusione per l’errata applicazione della precedenza ex legge n. 104/92, nel rispetto delle innovazioni introdotte dal nuovo contratto sulla mobilità.
Il SAB esprime grande soddisfazione in merito per il ripristino del diritto di graduatoria di chi ha più punteggio rispetto invece a chi, con minor punteggio, reclama diritti di precedenza ex legge 104/92 ignorando le norme contrattuali e senza chiedere di avvicinarsi al comune dov’è realmente residente il genitore da assistere.
F.to Prof. Francesco Sola (Segretario generale SAB)