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La manovra economica penalizza ulteriormente i dipendenti del pubblico impiego: cesseranno il lavoro con una liquidazione più leggera

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La manovra finanziaria varata con la legge 122/2010 che ha colpito duramente le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego, ha trovato, sorprendentemente, una interpretazione ancora più punitiva, in materia di liquidazioni, da parte dell’INPDAP.

21/10/2010

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La circolare INPDAP n. 17 dell’8 ottobre, detta le istruzioni per provvedere al saccheggio dell’indennità di buona uscita dei lavoratori pubblici.

Cosa succede applicando la circolare Inpdap

Ad oggi per i lavoratori della scuola, università, ricerca e afam, vengono utilizzati due tipologie di liquidazione: una chiamata TFS (trattamento di fine servizio o anche indennità di buona uscita) e una TFR (trattamento di fine rapporto). Questi due regimi, che vengono applicati a secondo dei periodi di assunzione del lavoratore, hanno sistemi di calcolo diversi.

Il lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2000 si trova in regime di TFS e vede la sua liquidazione calcolata sull’80% dell’ultimo stipendio che percepirà prima di andare in pensione (generalmente l’ultimo si riferisce al mese di agosto perché poi da settembre riceve la pensione) e moltiplicato per il numero di anni lavorati; per questa tipologia di liquidazione il lavoratore paga mensilmente il 2,50% (trattenuta che continuerà ad essere presente anche dopo il dicembre 2010).

Il lavoratore assunto dal 1 gennaio 2001 si trova in regime di TFR e vede la sua liquidazione calcolata prendendo il 6,91 sul 100% dello stipendio (calcolato con una voce stipendiale in più rispetto al TFS: RPD e CIA) e con una rivalutazione che è annuale dell’1,5 più il 75% dell’inflazione. Il TFR è tutto a carico del datore di lavoro.

Da gennaio 2011 i lavoratori che si trovano in regime di TFS vedono congelata la precedente buona uscita (che verrà calcolata al momento del pensionamento) e maturerà una nuova indennità di buona uscita calcolata prendendo il peggio dei due sistemi al fine di abbassare la liquidazione: 6,91 sull’80% dello stipendio (ma senza accessorio fisso e ricorrente) e con la rivalutazione annuale prevista per il TFR.

Questo sistema di calcolo produce una perdita della liquidazione superiore all’1% dello stipendio (dal 13 al 15% della liquidazione).

Anche applicando una tassazione più favorevole (quella del TFS), il recupero sarebbe impossibile.

Abbiamo chiesto un incontro urgente all’INPDAP e in attesa il ritiro o la modifica della circolare n. 17 la cui applicazione, tra le altre cose, determinerebbe disparità di trattamenti che impugneremmo legalmente.

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Roma, 21 ottobre 2010
Prot. n. 367/2010 DP/bl-gr

Dirigente Dott. Alberto Stracuzzi
Presidenza INPDAP

Gentile Dottor Alberto Stracuzzi,

Con la Circolare n.17 dell’8 ottobre 2010, codesto Istituto dirama una interpretazione dell’art.10 della legge 122 che rende estremamente punitiva, per i lavoratori dei comparti della Conoscenza, la norma che riguarda il passaggio coatto dal TFS al TFR, previsto dal 1° gennaio 2011.

La scrivente Organizzazione sindacale ritiene che l’interpretazione fornita da codesto Istituto travalichi le stesse intenzioni dell’estensore dell’art. 10 che, è bene ricordarlo, si inserisce in un contesto, quello della legge 122/2010, già brutalmente punitivo nei confronti dei lavoratori pubblici e al loro interno delle lavoratrici e dei precari.

E’ altresì evidente che una siffatta interpretazione che mette insieme gli elementi negativi del TFS e del TFR, renderebbe estremamente conveniente, per lavoratrici e lavoratori della scuola e dell’AFAM, l’adesione al Fondo complementare Espero.

La nostra Organizzazione sindacale ritiene che l’adesione alla previdenza complementare continuerebbe comunque ad essere una importante opportunità soprattutto per le giovani generazioni e che debba continuare ad essere realmente libera e non costretta, seppure indirettamente, da un deterioramento delle condizioni della previdenza generale pubblica.

Riteniamo, pertanto, che la suddetta circolare debba essere ritirata o quantomeno rettificata urgentemente al punto “5. Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011”.

Le chiediamo, inoltre, un incontro urgente per un confronto sulle modalità di applicazione dell’art. 10 della L. 122/2010.

Cordiali saluti,
Domenico Pantaleo

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da flcgil.it

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